Anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate risponde alla “Consulta” dei CAAF
sugli sconti fiscali in D.R.
Come ogni anno, l’Agenzia delle Entrate, in risposta ai quesiti formulati
dalla Consulta dei CAF, fornisce importanti chiarimenti in materia di oneri
deducibili e detraibili da far valere nella prossima dichiarazione dei
redditi.
Rendiamo qui di seguito una sintetica rassegna degli argomenti più
interessanti.
➢ Spese mediche
Viene chiarito che le spese relative ai trattamenti di mesoterapia e
ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle
autorità competenti in materia sanitaria sono ammesse in detrazione, sempre
che siano corredate da una prescrizione medica che ne attesti il
collegamento con la cura di una precisa patologia.
Restano invece indetraibili, almeno per il momento, i trattamenti di
haloterapia o Grotte di sale che infatti il Dicastero ancora non riconduce
nell’ambito delle procedure sanitarie.
“Semaforo rosso” anche per le spese sostenute per prestazioni rese da un
pedagogista, figura questa che – sempre secondo il parere del Ministero
della Salute – per il percorso formativo svolto non può essere considerata
un professionista sanitario, operando nell’ambito dei servizi socio-
educativi, socio-assistenziali e socio culturali.
➢ Pertinenze in comune
Chiarimenti importanti anche sugli sconti fiscali per interventi di
recupero del patrimonio edilizio condotti su pertinenze condivise.
L’Agenzia valorizza l’orientamento giurisprudenziale che riconosce
l’ammissibilità di pertinenze in comunione come, ad esempio, un box auto o
una cantina di proprietà di più soggetti che destinino l’immobile appunto a
pertinenza delle loro abitazioni.
Nella considerazione, poi, che per gli interventi di recupero edilizio il
limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è (ancora per tutto
il 2016) pari a 96.000 euro, e che detto limite riguarda l’immobile
comprensivo delle pertinenze, l’Amministrazione finanziaria giunge a
concludere che gli interventi su queste ultime effettuati da ciascun
comproprietario devono rispettare questo tetto indipendentemente dalla
circostanza che la pertinenza sia condivisa.
Così, ad esempio, se un box auto è pertinenza in comproprietà di due
appartamenti, di proprietà di A e di B, e se il proprietario A sostiene
spese per 100.000 euro per il box ed il proprietario B non sostiene alcuna
spesa, il primo ha già consumato tutto il suo “plafond” di spesa
disponibile per lo sconto fiscale, mentre il secondo lo avrebbe ancora
interamente a disposizione per eventuali lavori sull’appartamento e/o anche
sullo stesso box.
Nel caso in cui, invece, entrambi i proprietari A e B abbiano speso per il
box 96.000 euro ciascuno, non avrebbero più diritto ad alcuna detrazione
per eventuali ulteriori interventi sugli appartamenti e/o anche sullo
stesso box.
➢ Bonus mobili
Si può accedere al “bonus mobili” anche per la sostituzione della sola
caldaia, poiché questo intervento è qualificabile come di manutenzione
straordinaria; non è invece considerato tale, né tantomeno intervento
finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche (e quindi non
consente l’accesso allo sconto per arredi ed elettrodomestici), la
sostituzione della vasca con altra dotata di sportello apribile o con un
box doccia, a meno che tale sostituzione non faccia parte di un più ampio
intervento di manutenzione straordinaria.
➢ Recupero edilizio su “condomini minimi”
Si registra, poi, una maggiore apertura per le spese di ristrutturazione
effettuate dai c.d. “condomìni minimi” (costituiti, cioè, da non più di
otto condomini).
Rispetto alle precedenti pronunce, viene chiarito infatti che le spese sono
detraibili pro-quota dai singoli condòmini anche in assenza del codice
fiscale del condominio, purché i bonifici siano stati operati secondo le
regole e sia stato dunque possibile, da parte della banca, operare la
ritenuta.
I singoli condòmini possono perciò portare pro-quota in detrazione la spesa
utilizzando in dichiarazione direttamente il codice fiscale del condòmino
che ha effettuato il relativo bonifico, avendo cura di conservare tutta la
documentazione necessaria per comprovare il diritto alla detrazione e la
circostanza che i lavori siano stati eseguiti su parti comuni
dell’edificio.
Qualora si avvalgano dell’assistenza fiscale, devono infine produrre ai CAF
o agli intermediari abilitati anche una certificazione che attesti la
natura dei lavori effettuati e i dati catastali delle unità immobiliari
facenti parte del condominio.
➢ Spese scolastiche
Indicazioni utili anche per le spese per la frequenza scolastica dopo la
riscrittura operata dalla Stabilità 2016 (v. sopra Sediva News del
04/03/2016).
In particolare, viene chiarito il rapporto tra la detrazione di cui alla
lettera e-bis) dell’art. 15, TUIR e quella della lettera i-octies) dello
stesso articolo dopo che a seguito della riforma è stata disposta
l’incumulabilità delle due agevolazioni.
Ebbene, viene precisato che il primo sconto attiene alle tasse e ai
contributi obbligatori, nonché ai contributi volontari e le altre
erogazioni liberali deliberate dagli istituti scolastici o dai loro organi
e sostenuti per la frequenza scolastica, come la tassa di iscrizione e la
spesa per la mensa scolastica, mentre il secondo riguarda i contributi
volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione
tecnologica (es. acquisto di PC), all’edilizia scolastica (piccoli lavori
di manutenzione o di riparazione) e all’ampliamento dell’offerta formativa
(acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti) rimanendo escluso
il materiale di cancelleria e i testi scolastici.
Bisogna peraltro considerare che per il primo sconto il limite di spesa
ammesso all’agevolazione è di 400 euro per alunno o studente (per una
detrazione massima, quindi, di 76 euro), e invece al secondo sconto non
viene posto alcun tetto e pertanto, tenuto conto della incumulabilità dei
due sconti, almeno in linea teorica appare più interessante questa seconda
agevolazione
(franco lucidi)