L’Imu sull’immobile inabitabile in attesa di sanatoria – QUESITO
Alcuni mi dicono che l’imposta comunale sulla casa (ICI, IMU), nel caso in
cui l’’immobile non abbia ancora un certificato di abitabilità per via di
una sanatoria in corso, debba essere pagata al 50%.
Alla mia richiesta di un riferimento di legge che permetta questo
abbattimento non mi è stata data tuttavia alcuna risposta. Potete aiutarmi?

E’ presto fatto.
L’art. 13, comma 3, lett. b) del D.L. 201/2011 – convertito, con
modificazioni, dalla L.214/2011 – dispone che la base imponibile ai fini
dell’IMU è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno
durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità
è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In
alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione
sostitutiva ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base
imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza
sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di
manutenzione.”
Occorre, però, verificare presso l’Ufficio tributi del comune di ubicazione
dell’immobile gli adempimenti necessari per fruire dell’agevolazione.
(valerio salimbeni)

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