Concorsi: Puglia (e il caso di San Severo), Lombardia (annullato
l’interpello), Lazio (idem), Molise, Campania e Bolzano
▪ Puglia
La Regione ha sinora emesso soltanto alcuni (ci pare 7) dei provvedimenti
di assegnazione definitiva, scegliendo di adottare per ogni sede
farmaceutica uno specifico atto dirigenziale; le altre assegnazioni
definitive seguiranno via via, mentre una recente nota regionale ha posto
il delicato problema di cui abbiamo parlato nella Sediva News del
03.03.2016 [“Il primo no di una Regione (Emilia Romagna) alla tesi pro-
rurali – L’impennata (neppure troppo suggestiva) della Puglia contro la
duplice assegnazione”] e sul quale comunque torneremo molto presto.
Oggi vogliamo invece dar conto di un recentissimo, e molto istruttivo per i
concorrenti, provvedimento del Consiglio di Stato che, con ordinanza n. 802
del 10/03/16, ha respinto l’istanza di sospensione della sentenza del Tar
Puglia n. 115/2016, che aveva rigettato il ricorso di alcuni titolari di
farmacia del comune contro la mancata soppressione dalla p.o. di una sede
che nella revisione ordinaria del 2014 – sulla base, peraltro molto
discutibile, dei dati Istat al 31/12 dello stesso anno – era risultata
soprannumeraria in conseguenza del decremento demografico rispetto ai dati
al 31/12/2010.
Si trattava della 17ª sede di San Severo che era stata istituita a seguito
della revisione straordinaria unitamente alla 15ª e alla 16ª, ma
diversamente da queste con il quorum inferiore a quello pieno di 1:3300.
La sentenza del Tar aveva evidentemente comportato anche la mancata
esclusione dal primo interpello – richiesta dai ricorrenti – di tale sede,
che pertanto, liberata dalla pronuncia dei giudici baresi, è stata
anch’essa inserita nell’elenco delle sedi disponibili per i primi
interpellati.
L’ordinanza del CdS, quindi, ribadisce la legittimità “per il momento”
dell’eventuale sua assegnazione a uno dei concorrenti, sempreché indicata
in risposta all’interpello e da qualcuno di loro accettata.
Abbiamo detto “per il momento”, perché il Consiglio di Stato potrebbe pur
sempre riformare la decisione del Tar e sottrarre in extremis anche tale
sede, ma questa volta definitivamente, agli ipotetici assegnatari.
E non è un’evenienza del tutto peregrina, dato che in un’ordinanza di
qualche giorno prima (n. 601 del 25/02/16) il CdS aveva deciso diversamente
– sospendendo l’interpello limitatamente alla 6ª sede di Valenzano – in una
fattispecie che, se non sbagliamo, si presentava abbastanza sovrapponibile
a quella di San Severo [in ogni caso, chi vuol saperne di più potrà
consultare le Sediva news del 12 e del 26 febbraio 2016].
Infatti, ambedue le vicende riguardavano un caso di mancata soppressione di
una sede soprannumeraria (la 6ª di Valenzano, anch’essa istituita con il
quorum non pieno, e, come detto, la 17ª di San Severo) in fase di prima
revisione ordinaria della p.o.: in entrambe le circostanze il Tar aveva
respinto le tesi dei ricorrenti dirette in sostanza all’esclusione
dall’interpello delle due sedi, anche se per Valenzano il Tar si era
limitato a rigettare l’istanza di sospensione dell’interpello (sempre per
la parte relativa alla 6ª sede), mentre per San Severo quella del Tar era
stata una sentenza di reiezione del ricorso.
Agli effetti pratici, quindi, la 6ª sede (ma non la 5ª) di Valenzano è oggi
espunta dal concorso (ma potrebbe rientrarvi all’esito del giudizio di
merito del CdS), mentre vi resta quella di San Severo anche se con le
prospettive accennate di una diversa decisione finale dei giudici di
Palazzo Spada.
Abbiamo voluto raccontare in pillole questa storia per aggiornare le cose
pugliesi ma anche per offrire ancora un esempio della straordinaria
imprevedibilità del giudice amministrativo, anche se per San Severo il
rigetto da parte del CdS dell’istanza di sospensione dell’interpello –
comunque motivato in termini eccessivamente stringati – sembra
riconducibile soprattutto alle difformità emerse documentalmente in ordine
alle rilevazioni demografiche.
Quest’ultima notazione può dunque corroborare ulteriormente il dubbio che,
decidendo nel merito il ricorso, il Consiglio di Stato – laddove i dati
della popolazione ribadissero univocamente la sopravvenuta
soprannumerarietà della 17ª sede di San Severo – possa accogliere
l’impugnativa sottraendo definitivamente anche questa sede dalla
disponibilità dei concorrenti, con le conseguenze facilmente immaginabili
nell’ipotesi in cui nel frattempo la sede fosse stata assegnata in via
definitiva e magari attivata anche la farmacia.
In conclusione, però, tra le tante sedi sub iudice che abbiamo visto
elencate nelle deliberazioni regionali di Lombardia, Emilia Romagna, Lazio
e Puglia, quella di San Severo potrebbe alla fine di tutto rivelarsi una
(delle non numerose) sedi a serio rischio di effettiva sottrazione ai
vincitori, perché il Consiglio di Stato non si preoccuperebbe più di tanto
dell’assegnazione definitiva anche di questa sede eventualmente intervenuta
medio tempore.
Proprio per questo, la Regione potrebbe magari essere tentata di rinviare
quanto più possibile il provvedimento, sempreché, lo ripetiamo, qualcuno
ritenga di accettare la 17ª sede di San Severo.
▪ Lombardia
Appena perfezionata la fase del primo interpello, la Regione ne ha subito
disposto l’integrale annullamento (in attesa dell’esito definitivo di
alcuni giudizi), e tutto dovrà ripartire ex novo con l’azzeramento nei
fatti delle scelte già operate dai primi interpellati tra il 6 e l’11
marzo.
Il provvedimento è dovuto al decreto presidenziale del Tar Lombardia n. 266
del 4/3/2016, che – in attesa della trattazione collegiale in ordine
all’istanza di sospensione definitiva dell’interpello (e dei relativi atti
presupposti, prima fra tutti la graduatoria) fissata per il 13 aprile p.v.
– ha ammesso il ricorrente a partecipare all’interpello “in soprannumero
alla posizione n. 178 e sotto condizione dell’accoglimento del ricorso”.
È chiaro quindi quel che è accaduto.
▪ Lazio
Stessa giostra, perché anche qui la Regione, con Determinazione n. G02418
del 15 marzo, ha sospeso, in realtà annullandolo, il primo interpello
fissato per il periodo 13-18 marzo, azzerando anche in questa circostanza
le preferenze eventualmente già espresse da qualche concorrente.
La sospensione è stata disposta perché “sono stati riscontrati mancati
aggiornamenti nel sito ministeriale di individuazione delle sedi di cui al
concorso straordinario, che impongono una rivisitazione delle medesime al
fine di garantire tutti i concorrenti in graduatoria”.
La nuova procedura d’interpello sarà avviata il 6 aprile e terminerà l’11
aprile.
Qui invece è più difficile indovinare quel che è successo davvero.
▪ Molise
In questa regione fortunatamente tutto sta procedendo in modo liscio e
piano, anche se sono state accettate dagli assegnatari soltanto 9 delle 15
sedi a concorso.
Ma, come sappiamo, le cose sono andate e stanno andando allo stesso modo –
quando vanno – anche negli altri concorsi, dove anzi le sedi accettate sono
circa la metà di quelle offerte.
Le ragioni sono tuttavia ben note e sostanzialmente in linea con le
previsioni della vigilia dei 21 concorsi, che probabilmente finiranno per
assegnare poco più del 50% delle quasi 2500 sedi complessivamente messe a
concorso.
▪ Campania
La sospensione, disposta dal Tar napoletano con un’ordinanza dell’8 marzo,
del decreto del Presidente della Giunta che aveva parzialmente revocato il
provvedimento regionale di nomina della commissione esaminatrice (nella
parte riguardante i membri di nomina discrezionale), ha restituito almeno
virtualmente efficacia alla designazione di quei componenti.
Ma questo non vuol dire che la commissione potrà finalmente avviare i suoi
lavori, perché bisognerà se non altro attendere la sentenza di merito del
Tar, a meno che – come d’incanto – tutto venga in un sol colpo azzerato e
riparta improvvisamente da zero.
Del che ovviamente c’è da dubitare.
▪ Bolzano
È stata approvata qualche giorno fa la graduatoria con soltanto 62
concorrenti utilmente collocati e tra circa tre mesi partirà il primo
interpello per le assegnazioni delle 19 sedi a concorso.
(gustavo bacigalupo)