L’“opzione donna” sul versante pensionistico- QUESITO
Vorrei sapere maggiori particolari sulla possibilità concessa alle donne di
lasciare il mondo lavorativo e collocarsi in pensione prima dei termini
stabiliti dalla famosa legge “Fornero”.
La riforma Fornero del 2011 ha confermato fino al 31 Dicembre 2015 – ma si
profila la proroga al 2018 e/o la trasformazione in regime definitivo – la
possibilità per le donne di andare in pensione anticipatamente, purché sia
scelto un assegno calcolato con il solo metodo contributivo.
Attualmente esistono due sistemi di calcolo della pensione:
Il primo, con il metodo contributivo, si applica a chi ha iniziato a
lavorare dopo il 31 dicembre 1995 e il calcolo si basa sul montante appunto
contributivo, formato dagli accantonamenti dei contributi annuali, ai quali
viene applicato il coefficiente di trasformazione.
Le pensioni calcolate con questo metodo saranno di importo inferiore
rispetto a quelle calcolate con il metodo retributivo.
Il che, oltre a comportare la penalizzazione dei lavoratori più giovani, fa
sì che chi ha contributi dal valore molto basso si ritrova a percepire una
pensione ridotta pur avendo molti anni di versamenti.
Il secondo, come accennato, è il metodo retributivo, che si applica invece
ai lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato almeno 18 anni di
versamenti contributivi, e però il calcolo riguarda i soli contributi
versati fino al 31 dicembre 2011 perché per il periodo successivo si
applica il metodo contributivo.
Il metodo retributivo prevede il calcolo della pensione in misura
percentuale in rapporto alla media di retribuzione percepita durante gli
ultimi anni di lavoro.
La pensione quindi è rapportata alla media delle retribuzioni o, per i
lavoratori autonomi, sul reddito d’impresa degli ultimi anni.
Per chi, infine, al 31/12/1995 non ha maturato 18 anni di versamenti
contributivi, si applica il calcolo retributivo fino al 31/12/1995 e quello
contributivo per i periodi successivi.
L’opzione donna consente il pensionamento con alcuni anni di anticipo e i
requisiti ordinari per andare in pensione sono:
per la pensione anticipata, 41 anni e mezzo di contributi versati,
per la pensione di vecchiaia, 20 anni di contributi e l’età anagrafica di
66 anni e 3 mesi (pubblico impiego); o 63 anni e 9 mesi (settore privato);
o 64 anni e 9 mesi (autonome).
Con opzione donna è necessario possedere i seguenti requisiti: 57 anni e 3
mesi di età (58 anni e 3 mesi per le autonome) unitamente a 35 anni di
contributi entro il 31/12/2015.
Sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi obbligatori, da
riscatto, da ricongiunzione, volontari, figurativi.
Sono esclusi i contributi accreditati per malattia e disoccupazione.
La possibilità di optare per l’uscita anticipata è riconosciuta alle
lavoratrici iscritte all’assicurazione generale obbligatoria, ai fondi
sostitutivi ed esclusivi della stessa, ai dipendenti del settore privato,
pubblico impiego e lavoratrici autonome, in possesso di contribuzione alla
data del 31 dicembre 1995.
L’opzione non è esercitabile dalle lavoratrici iscritte alla Gestione
separata.
Sono escluse dalla possibilità di fruire del regime sia le lavoratrici
“esodate”, e sia quelle che abbiano raggiunto i requisiti per il
trattamento pensionistico di vecchiaia o anzianità, in base a quanto
previsto per la generalità dei lavoratori.
Alle lavoratrici non si applica inoltre il beneficio che consente
l’accredito figurativo di alcuni periodi legati all’educazione e assistenza
ai figli fino al sesto anno di età.
Con l’approvazione della legge di stabilità 2016, è venuta meno la
restrizione prevista dall’INPS, che, aveva indicato la data del
31/12/2015, come termine entro il quale maturava la decorrenza della
prestazione.
Infine, come detto all’inizio, la sperimentazione verosimilmente proseguirà
fino al 2018 ma potrebbe anche essere trasformata in una misura definitiva
e a regime.
(luisa santilli)