La pubblicità nella vetrina della farmacia – QUESITO
Avendo una vetrina molto visibile in lontananza, avrei intenzione di
posizionare un monitor di dimensioni adeguate sul quale diffondere video o
immagini fisse con argomenti vari: prodotti in offerta, promozioni, servizi
erogati, informazioni sulla salute, e quant’altro.
Vorrei sapere se ci sono vincoli particolari e se c’è bisogno di chiedere
autorizzazioni particolari.

L’iniziativa che Lei intende intraprendere richiede soprattutto il rispetto
delle norme deontologiche professionali relative alla pubblicità e
all’informazione sanitaria da parte del farmacista (Titolo VII del vigente
Codice deontologico).
In particolare ricordiamo l’art. 20, comma 1, per il quale “la pubblicità
della professione di farmacista e l’informazione sanitaria sono consentite
nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e non ingannevolezza”,
e il comma 5 dello stesso articolo secondo cui “E’ conforme alle norme
deontologiche rendere noti al pubblico elementi conoscitivi, veritieri e
corretti relativi ai servizi prestati, ai reparti presenti nella farmacia,
nonché ai prezzi praticati”, prescrizione quest’ultima che aderisce
perfettamente al contenuto dei messaggi che si appresta a diffondere
(almeno per quanto ci sembra di capire dal tenore letterale del quesito).
Bisogna, inoltre, rispettare anche le condizioni e i limiti posti dal
D.Lgs. 219/2006 alla pubblicità dei medicinali (art. 113 e segg.).
Un’ultima notazione riguarda il mezzo di diffusione della pubblicità: se
non si tratta di un monitor “puro” ma di un vero e proprio televisore, sia
pure utilizzato soltanto per tale funzione, la sua presenza in farmacia
richiede il pagamento del canone di abbonamento televisivo (cfr. Sediva
News del 21/01/2016).
(stefano
civitareale)

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