L’invio degli scontrini al Fisco e le ricevute dei canoni di locazione –
QUESITO
Circa i dati degli scontrini fiscali dei clienti inviati all’Agenzia delle
Entrate, alla fine dell’operazione viene stampata una ricevuta di
operazione andata a buon fine contenente il numero di scontrini accolto e/o
non accolto.
Risponde a verità, come mi è stato detto, che tale ricevuta deve essere
consegnata al commercialista?
Un altro quesito: effettuo il pagamento dell’affitto della farmacia con
bonifico bancario. Sono comunque obbligata a rilasciare la ricevuta con
marca da bollo dell’avvenuto pagamento, o è sufficiente il pagamento
tracciabile?

In primo luogo, non c’è nessuna disposizione (né alcuna utilità) che
contempli l’obbligo di consegnare al “commercialista” la ricevuta
rilasciata dal sistema Tessera Sanitaria per la comunicazione delle spese
sanitarie per il mod. 730 precompilato.
L’adempimento annuale si conclude quindi con la trasmissione telematica dei
dati anche se è opportuno pur sempre conservare la ricevuta tra i documenti
della farmacia.
Quanto al secondo quesito, l’art. 1199 del codice civile prevede che “il
creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore,
rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non
é restituito al debitore”.
Pertanto, il proprietario di un immobile locato ha l’obbligo di rilasciare
la ricevuta dell’avvenuto pagamento del canone periodico anche laddove il
pagamento avvenga in modalità tracciabile, come ad esempio un assegno o un
bonifico bancario. Infatti, la sola ricevuta del bonifico emessa dalla
banca o del cedolino dell’assegno non è sufficiente per dimostrare
formalmente il regolare pagamento dell’affitto.
Infine, sulle ricevute di importo superiore ad € 77,47, non soggette ad
iva, dovrà essere apposta una marca da bollo di € 2,00, con onere a carico
del conduttore.
(roberto santori)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!