La farmacia deve spostarsi ad almeno 200 metri dalla più vicina anche se
attualmente è ubicata a una distanza inferiore – QUESITO
Le allego la sentenza del Consiglio di Stato riguardante una farmacia della
nostra zona.
Le chiedo se questa farmacia debba necessariamente trasferirsi a non meno
di 200 mt. dalla farmacia del ricorrente, oppure semplicemente rispettando
perlomeno la minore distanza, peraltro ormai consolidata da anni, che
attualmente divide i due esercizi.
Stando alla sentenza, qui la farmacia – almeno in principio – deve
spostarsi a non meno di 200 m.
Questo è sempre stato del resto, generalmente, l’orientamento del Consiglio
di Stato che in quasi tutte le circostanze congeneri (a nostra memoria,
solo in una o due occasioni ha detto diversamente, ma si trattava di una o
due fattispecie molto particolari) ha infatti affermato che, nell’ipotesi
di spostamento di un esercizio all’interno della sede, la distanza da
rispettare è quella minima di 200 m., anche quando, dunque, al momento
della presentazione dell’istanza di autorizzazione al trasferimento il
locale sia ubicato a una distanza inferiore.
E questo è stato il dictum centrale del Consiglio di Stato anche in tale
vicenda.
Nella decisione, tuttavia, si rileva anche – a parte le bacchettate che il
CdS riserva alla Asl (per aver fatto le cose sommariamente, frettolosamente
e con approssimazione) – che lo spostamento potrebbe nella fattispecie
specifica (nonostante quel “dictum”) essere autorizzato anche a una
distanza inferiore a 200 m., purché superiore a quella odierna.
Questo però – come precisa successivamente il Supremo Consesso (che già
altre volte ha comunque riservato, in casi del genere, un qualche residuo
spazio alla discrezionalità della p.a.) – soltanto laddove, da un’ulteriore
istruttoria, emergano motivi che impediscano oggettivamente il rispetto del
limite legale.
In definitiva, la Asl potrebbe tuttora – ripetiamo, nonostante la sentenza
– autorizzare il trasferimento a una distanza inferiore, ma dovrebbe fare
le cose così bene e in termini talmente non equivoci da sottrarsi senza
margini di incertezza a un’eventuale azione di responsabilità promossa dal
titolare della farmacia più vicina.
Sono quindi scelte amministrative molto delicate da assumere e occorre
grande cautela prima di addentrarci in un groviglio inestricabile da cui
poi sia difficile uscire.
(gustavo bacigalupo)