Animali in farmacia – QUESITO
Quasi ogni giorno nascono discussioni con i padroni dei cani che sostengono
di poter entrare in farmacia con i loro cuccioli.
Esiste una normativa a riguardo?

È necessario in primo luogo ricordare che le farmacie sono “luoghi aperti
al pubblico”, cioè luoghi di proprietà privata accessibili al pubblico
secondo le regole di accesso e le limitazioni stabilite dal proprietario o
dal conduttore.
La norma originaria è contenuta nell’art. 83 lettera C del Regolamento di
Polizia Veterinaria (DPR 320/1954) dove è sancito che i cani possono essere
condotti nella pubblica via o in altri luoghi aperti al pubblico con il
guinzaglio o, in mancanza, con idonea museruola.
Il divieto di accesso degli animali è stato introdotto dal regolamento CE
n. 852/2004 limitatamente, però, ai luoghi dove gli alimenti sono
preparati, trattati o conservati. 
In data 6 agosto 2013 il Ministero della Salute ha pubblicato un’ordinanza
concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani,
stabilendo all’art. 1 comma III, lettera A, che nelle aree pubbliche e nei
luoghi aperti al pubblico gli amici dell’uomo devono avere sempre un
guinzaglio di lunghezza massima pari a mt 1,5 e prevedendo che si debba
portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di pericolo per
l’incolumità di persone o animali, oppure dietro richiesta delle autorità
competenti.
La materia può essere poi regolamentata diversamente o comunque più
approfonditamente a livello regionale o comunale.
In particolare, ad esempio, il Comune di Roma nel 2005 ha pubblicato il
“Regolamento Comunale Tutela Animali di Roma” disciplinando, all’art. 33,
l’accesso negli esercizi pubblici.  Il comma 2 recita testualmente: “I
proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali
negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che
museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo
o danno alcuno. Temporanei esoneri possono essere concessi all’obbligo
della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche,
fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il
periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di
controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del
proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Viene
concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a
quegli esercizi che inviano comunicazioni all’Ufficio competente per la
tutela degli animali.”
Quindi è facoltà del proprietario o del gestore ammettere o meno i cani
all’interno del locale aperto al pubblico, e quindi della farmacia, con
obbligo di apporre apposito cartello ben visibile all’entrata per coloro
che decidano di non consentire l’ingresso agli amici a quattro zampe.
Unica eccezione riguarda i cani-guida per i non vedenti, anche non muniti
di museruola, con una multa di € 500 a € 2.500 per chi ne vietasse
l’accesso negli esercizi pubblici.
(tullio anastasi)

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