legge di Stabilità 2016: semplificate (e ampliate) le detrazioni Irpef per
spese funebri e università private
La Legge di Stabilità 2016 (comma 954) reca “in dono” – e già dalla
prossima dichiarazione dei redditi – la semplificazione, e l’estensione
dell’ambito di operatività, degli sconti fiscali per spese funebri e
università private. Vediamo come.
Spese funebri
Prima della novità potevano usufruire della detrazione (19%), a valere
tuttavia su un importo non superiore a 1.549,37 euro, i contribuenti che
sostenevano spese inerenti al decesso dei parenti e affini di cui all’art.
433 del c.c. e cioè: il coniuge; i figli legittimi o legittimati, naturali
o adottivi, affidati o affiliati; i discendenti prossimi, anche naturali; i
genitori; gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i
fratelli e le sorelle germani o unilaterali; i generi e le nuore; il
suocero e la suocera.
A partire dal 2015 – e, quindi, come dicevamo, già con la prossima
dichiarazione dei redditi (Unico 2016) – la detrazione spetta tout court,
secondo il nuovo testo dell’art. 15, comma 1, lett. d) del T.U.I.R., “in
dipendenza della morte di persone” e si estende pertanto alle spese
sostenute per persone anche non considerate “familiari” dal codice civile
come il/la convivente o i discendenti o ascendenti di quest’ultimo/a.
In tal modo, precisa la Relazione illustrativa alla legge, “si elimina il
riferimento alla relazione di parentela con il de cuius, consentendo la
detrazione in dipendenza del solo evento della morte, e vengono superate le
difficoltà di acquisizione dell’informazione relativa al grado di
parentela.”
Per ogni decesso, inoltre, l’ammontare della spesa detraibile viene
arrotondato (si fa per dire) a 1.550,00 euro, in luogo dei precedenti
1.549,37 euro, come risultato peraltro della conversione in Euro del
“vecchio” limite in Lire (tremilioni).
Università private
Sempre il testo dell’art. 15, comma 1, del T.U.I.R., ma sub e), prima delle
modifiche stabiliva che le spese per la frequenza di corsi di istruzione
universitaria in istituti privati fossero detraibili “in misura non
superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
statali”. Alzi la mano chi, avendo un figlio frequentatore di un istituto
privato, abbia mai saputo con precisione quale fosse l’equivalente retta
pubblica da portare in detrazione (!).
La legge di stabilità, molto opportunamente, stabilisce ora che sarà un
decreto ministeriale a stabilire (ma purtroppo chissà quando…) per ciascuna
facoltà universitaria quale sia la misura massima da indicare in
dichiarazione per le facoltà private, tenendo conto degli importi medi
delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
Il decreto dovrà essere emanato – il termine però non è ovviamente
perentorio – entro il 31 dicembre di ogni anno; per il 2015, e anche questa
novità scatta già dalla prossima dichiarazione dei redditi, il decreto
deve (o, meglio, avrebbe dovuto…) essere emanato entro il 31 gennaio 2016.
Niente di nuovo, invece, per le spese e contributi versati alle università
statali, che potranno essere portati in detrazione per l’intera somma
sostenuta.
(valerio salimbeni)