Il primo no di una Regione (Emilia Romagna) alla tesi pro-rurali –
l’impennata (neppure troppo suggestiva) della Puglia contro la duplice
assegnazione

▪ Emilia Romagna
La Regione risponde con eleganza e puntualità all’istanza di riesame
proposta da un “rurale” che intendeva far valere la tesi del CdS sulla
maggiorazione.
Il problema lo conoscete tutti e non è necessario riparlarne.
Di nuovo c’è questo riscontro negativo dell’Emilia (il primo che si sappia)
che in sostanza dice questo:
1) la sentenza del Consiglio di Stato (del cui fondamento gli uffici
regionali sembrano peraltro dubitare) ha efficacia inter alios, opera
quindi tra le parti di quel giudizio e la sua sfera di operatività non può
perciò essere estesa a una qualsiasi altra vicenda;
2) del resto, proprio per questo, la richiesta di rettifica in autotutela
non può per la Regione costituire “certamente ottemperanza e quindi atto
dovuto” rispetto a tale pronuncia comunque, per di più “relativa ad una
specifica e diversa fattispecie concreta (concorso ordinario sedi
farmaceutiche vacanti della Regione Sardegna)”;
3) il bando emiliano prevede espressamente l’insuperabilità del limite di
35 punti complessivi;
4) la graduatoria non è stata comunque oggetto di impugnative dirette a far
valere una qualunque pretesa di riconoscimento di un punteggio superiore al
limite, e pertanto tutti gli “atti e provvedimenti sono divenuti
inoppugnabili”;
5) infine, se pur è vero “che l’Amministrazione conserva il potere di
estendere discrezionalmente il giudicato formatosi su altre fattispecie a
situazioni identiche, essenzialmente per ragioni di parità di trattamento;
tuttavia l’esercizio di tale potere è subordinato ad una valutazione di
interesse pubblico al riguardo, che nella fattispecie non sussiste, nonché
alla valutazione della posizione soggettiva di terzi che verrebbero
eventualmente lesi da tale estensione”.
Di qui, conclude la Regione, la conferma integrale di tutte le valutazioni
già effettuate e, come detto, è una posizione che sembra almeno a noi
ineccepibile.
La sorte delle istanze di riesame, d’altra parte, era segnata come abbiamo
osservato in un’altra circostanza (v. Sediva news dell’11.01.2016: “Le
imbarazzanti oscurità sulla maggiorazione ai rurali a seguito della
sentenza del CdS”), precisando anche tuttavia in quali concorsi i rurali
avrebbero potuto/potrebbero far valere la molto discutibile tesi del
Consiglio di Stato.
▪ Puglia
La Regione ha trasmesso via pec a una compagine assegnataria in forma
associata di una sede pugliese – che a propria volta era stata recentemente
riconosciuta titolare, come società di persone, di una farmacia in Piemonte
– una nota con l’avvertenza ai covincitori che “per tale motivo, non è
possibile, ai sensi delle norme del bando di concorso citate, ottenere una
doppia assegnazione di sede farmaceutica, atteso che la società da voi
costituita, nelle more è risultata assegnataria di sede farmaceutica non
rurale sussidiata o non sovrannumeraria”.
Quindi, prosegue la nota, gli interessati sono tenuti “a comunicare se
confermano l’accettazione della sede (piemontese), così come dichiarato,
oppure se intendono rinunciare a questa e optare per la sede (pugliese),
entro 15 giorni dal ricevimento della presente, a mezzo pec al seguente
indirizzo…….”; concludendo infine che “la mancanza di riscontro entro il
termine indicato sarà valutata come rinuncia alla sede farmaceutica
(pugliese) che, pertanto, sarà assegnata ad altro candidato nella
graduatoria”.
Sono ormai quasi quattro anni che scriviamo senza soste su questa vicenda
interminabile, e abbiamo avuto occasione di affrontare anche questo
specifico problema sbucato improvvisamente dal nulla, pur se era
inevitabile che prima o poi affiorasse anch’esso.
Come forse avrete rilevato, qui la Regione in realtà non sostiene affatto
la tesi – che, anche questa, prima o poi qualcuno sosterrà – che a una
stessa compagine, o a un farmacista partecipe a due diverse compagini sia
preclusa l’assegnazione di due sedi in due diversi concorsi straordinari
perché, ad esempio, ai vincitori in forma associata il diritto di esercizio
della farmacia spetta in “contitolarità” (tesi ministeriale) o in comunione
indivisa o pro quota (tesi emiliana), ovvero, poniamo, perché l’incipit
dell’art. 11, intendendo favorire “l’accesso alla titolarità delle farmacie
da parte di un più ampio numero di aspiranti”, abbia per ciò stesso voluto
impedire il conseguimento di due farmacie da parte di una stessa compagine
o di uno stesso farmacista.
Ben diversamente, infatti, la Puglia ritiene che la lettera e) dell’art. 12
(mancanza di uno dei requisiti di cui all’art 2 emersa successivamente
all’interpello), presente praticamente in tutti i bandi, comporti
l’esclusione dalla graduatoria anche a carico di chi, dopo la pubblicazione
della graduatoria, abbia, ad esempio, acquisito la quota di una società
titolare di farmacia urbana per via negoziale o magari (come in questo
caso) a seguito di un altro concorso straordinario.
La posizione pugliese sarebbe cioè la seguente: se è vero che un farmacista
socio di una società titolare di farmacia non rurale sussidiata (o non
soprannumeraria) non poteva partecipare al concorso, deve anche essere vero
che egli debba essere escluso dalla graduatoria se tale condizione viene a
investirlo dopo la pubblicazione di questa o, come leggiamo nei bandi, dopo
“l’interpello”.
La nostra opinione è sempre stata di segno contrario perché quella “emersa
successivamente” sta a indicare l’assenza di una condizione o di un
requisito di partecipazione preesistente (alla conclusione della fase
subprocedimentale che si esaurisce con l’approvazione della graduatoria)
che però “emerga successivamente”.
In sostanza, dopo la pubblicazione della graduatoria inizia una diversa
fase subprocedimentale (interpelli, risposte agli interpelli, assegnazioni,
accettazioni, assegnazioni definitive) nella quale le condizioni e i
requisiti di partecipazione non contano più, o, meglio, rilevano nella
misura in cui possono porsi come condizioni e/o requisiti per il rilascio
della titolarità.
La pubblicazione della graduatoria o, se si preferisce, l’avvio degli
interpelli segna secondo noi un “libera tutti” dai requisiti di ammissione
e dalle condizioni di partecipazione elencati nell’art. 2 dei bandi,
beninteso fino al momento in cui il possesso di alcuni dei requisiti e/o di
alcune delle condizioni torni ad essere imprescindibile per lo svolgimento
e la conclusione di una delle fasi subprocedimentali successive alla
graduatoria, e naturalmente, prima fra tutte, quella funzionale al rilascio
della titolarità.
Questa nota regionale sarà dunque oggetto di impugnativa e spetterà come al
solito al giudice amministrativo dipanare l’ennesima matassa.

(gustavo bacigalupo)

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