L’ acquisto dell’auto aziendale per consegna di farmaci a domicilio –
QUESITO
Vorrei acquistare un’auto aziendale per la consegna dei farmaci a
domicilio; la deducibilità del costo di acquisto è sempre del 20% oppure
del 40% in 5 anni? E l’ iva è detraibile in misura del 40%?
Con la legge di Stabilità 2016 è più conveniente fare un leasing?
Il regime tributario delle autovetture aziendali è sempre lo stesso a
prescindere dallo specifico utilizzo cui sono destinate. Pertanto anche i
costi e le spese relative al veicolo acquistato appositamente per la
consegna di farmaci a domicilio – ma, sia ben chiaro, non necessariamente
deve essere utilizzato solo a questo scopo (!) – saranno deducibili nella
misura massima del 20% ai fini delle imposte dirette e del 40% ai fini
dell’Iva.
Per il veicolo acquistato in proprietà l’aliquota ministeriale massima
applicabile è del 25% – ridotta alla metà per il primo anno – assumendo,
però, il costo fiscalmente rilevante nel “tetto” di € 18.075,99. In
pratica, l’importo massimo della quota annuale utile dal punto di vista
fiscale non può superare € 4.518,99, sul quale deve essere applicato
l’ulteriore limite di deducibilità del 20% per ottenere, in definitiva, un
importo massimo fiscalmente deducibile di € 903,79.
L’ammontare di € 18.075,99 rappresenta inoltre, in misura proporzionalmente
corrispondente, anche il limite fiscale dei canoni leasing.
Conseguentemente, per un’autovettura acquistata in leasing del costo,
poniamo, di € 35.000,00, l’importo massimo dei canoni che rileva sul piano
fiscale – e sul quale va ancora applicato l’ulteriore limite di
deducibilità del 20% – sarà proporzionalmente pari a (18.076/35.000=) 51%.
E’ evidente, quindi, che non c’è alcuna convenienza fiscale nella scelta
tra le due forme di acquisizione e sotto questo aspetto la legge di
Stabilità 2016 nulla ha innovato, salva l’importante introduzione – anche
per gli autoveicoli – della possibilità, per gli acquisti effettuati dal 15
ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, di avvalersi del c.d. “super-ammortamento
fiscale” elevando dunque del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle
quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
In tal modo il richiamato limite di € 18.075,99 è aumentato a € 25.306,38,
con il vantaggio di maggiorare in definitiva della stessa misura gli
importi deducibili delle quote di ammortamento e/o dei canoni di locazione
finanziaria.
(stefano stati)