La cessione on-line di medicinali e il logo ministeriale – QUESITO
Vorremmo qualche indicazione riassuntiva sul percorso burocratico
necessario alla farmacia per vendere online i farmaci senza obbligo di
prescrizione, perché anche a molti nostri colleghi non sono chiare le
prescrizioni ministeriali.

Per la verità, la Federfarma Vi ha fornito dettagliate ed esaustive
indicazioni su questa vicenda nella circolare del 28/01/2016, che troverete
comunque qui unita, completa della relativa documentazione.
Del resto, con il D.M. Salute del 06/07/2015 (G.U. n. 19 del 25/01/2016) e
con la circolare di commento dello stesso Dicastero (datata il giorno
successivo alla pubblicazione del decreto), si possono ritenere ormai
perfezionate le disposizioni di attuazione dell’art. 112-quater del D.Lgs.
219/2006 in materia di vendita a distanza di medicinali per uso umano.
Quindi, per tutti gli aspetti strettamente operativi rimandiamo alla
documentazione allegata, limitandoci in questa sede a richiamare
sinteticamente i tratti salienti della nuova modalità di distribuzione,
anche per permettervi di valutarne oneri e opportunità.
Dunque, l’art. 112-quater del D.Lgs. 219/2006 consente a coloro (farmacie e
para-farmacie) che vendono al pubblico medicinali di cederli anche via web,
ma soltanto quelli – come anche il quesito ricorda – senza obbligo di
prescrizione.
A questo fine è necessario essenzialmente ottenere: a) l’autorizzazione
dalla regione o provincia autonoma (ovvero altre amministrazioni pubbliche
da queste indicate) e: b) il rilascio del logo identificativo nazionale
(trasmesso via pec in unica copia digitale all’interessato) con il connesso
collegamento ipertestuale all’elenco dei soggetti autorizzati alla vendita
on-line, pubblicato sul portale del Ministero.
Il logo ministeriale (in cui il disegno costituisce un marchio registrato
con tutti gli effetti giuridici che ne derivano) e il collegamento
ipertestuale consentono ai visitatori del sito internet della farmacia
(mediante il quale quest’ultima deve effettuare le cessioni in argomento)
di verificare che la farmacia stessa sia autorizzata (anche) alla vendita
on-line di medicinali, e che non si tratti perciò, ad esempio, di un sito
illegale; per tale ragione – come avverte la circolare ministeriale –
l’inizio dell’attività deve ineludibilmente seguire l’apposizione, su tutte
le pagine web dedicate alla vendita dei farmaci, del logo stesso.
Il logo deve comunque essere utilizzato esclusivamente per la cessione dei
medicinali (perciò, attenzione, non per la vendita a distanza di prodotti
diversi, come parafarmaco, cosmetica, ecc.), e inoltre la farmacia (o para-
farmacia) non può cedere a chicchessia il logo, né affittarlo, né
modificarlo (tranne che per l’aumento o la diminuzione proporzionale delle
sue dimensioni) e neppure associarlo a qualunque altro marchio od oggetto
che possa trarre in inganno circa il suo significato e la sua forma.
La nota ministeriale, inoltre, fornisce alcune utili indicazioni sulle
vetrine “virtuali” dei farmaci venduti on-line consentendone la
raffigurazione dell’imballaggio esterno o del confezionamento primario,
l’indicazione del prezzo e/o degli sconti offerti – che ai sensi della
normativa vigente (art. 32 D.L. 201/2011 e art. 11 D.L. 1/2012,
rispettivamente il Salvaitalia e il Crescitalia) devono coincidere con
quelli praticati presso il punto vendita farmacia (perciò, secondo il
Ministero, quando la farmacia vende on-line è come se vendesse all’interno
del locale) – nonché la riproduzione, purché integrale, del contenuto del
“bugiardino”.
E’ invece inibito ogni messaggio pubblicitario, sia pure soltanto
ricavabile dall’immagine della confezione, perché in tal caso sarebbe
richiesta l’autorizzazione in materia di pubblicità del farmaco presso il
pubblico prevista dall’art. 118 D.lgs. 219/2006.
Infine, il trasporto dei medicinali di cui è consentita la vendita a
distanza va effettuato con il rispetto delle linee guida di buon pratica di
distribuzione.
Il Ministero tace sul punto, ma riteniamo che – nell’osservanza di quelle
linee guida – la farmacia possa affidare anche a un terzo la consegna
dell’ordine on-line, e però, sembra lecito dedurlo, questo affidamento non
sottrarrebbe il titolare della farmacia alla responsabilità inerente alla
“qualità” del farmaco consegnato in esecuzione dell’ordine. Ma qui un
chiarimento ufficiale certo non guasterebbe.
(stefano
civitareale)

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