Tre pillole dell’ultim’ora di “Normativa, Giurisprudenza e Prassi”

▪ Una decisione (troppo) formalistica del Consiglio di Stato sulla
valutazione dei titoli nel concorso straordinario
Il Tar Toscana (n. 1414 del 26.10.2015) aveva accolto il ricorso di un
concorrente per la gestione associata cui non era stata valutata
l’“idoneità in un precedente concorso”, non essendo stata da lui indicata
sulla piattaforma informatica, tra i dati della relativa certificazione, la
regione che l’aveva bandito.
Nei concorsi pubblici, aveva ricordato il TAR, sussiste infatti – secondo
l’orientamento giurisprudenziale – il c.d. “dovere di soccorso
istruttorio”, l’obbligo cioè dell’amministrazione (fondato anche sul dovere
di imparzialità sancito dall’art. 97 Cost.) di regolarizzare “d’ufficio”
eventuali elementi di contorno mancanti quando si sia in presenza di atti o
documenti già completi degli elementi costitutivi e non si tratti invece di
completare la domanda del concorrente nei suoi elementi essenziali.
Il ricorso era stato accolto e la compagine vincitrice aveva potuto
guadagnare parecchie posizioni nella graduatoria.
Ma ora il Consiglio di Stato – con sentenza n. 796 di oggi, 26.02.2016 – ha
annullato la decisione ritenendo che il sistema di compilazione del modulo
on-line ad opera dei partecipanti ai concorsi straordinari rende prevalente
il rispetto di tutte le formalità previste, nessuna esclusa, mettendo così
al bando il “dovere di soccorso istruttorio” giustamente evocato dal Tar.
La specificazione dell’ente territoriale, che aveva emanato l’atto di
riconoscimento dell’idoneità, costituiva pertanto – secondo il CdS – un
elemento essenziale per la valutazione del titolo, posto che, ai fini del
concorso in questione, risultavano valutabili le sole idoneità conseguite
in concorsi per sedi farmaceutiche.
E poco importa, aggiunge la decisione, che “l’idoneità fosse stata
conseguita in un concorso precedentemente indetto dalla stessa Regione
Toscana, essendo la mera indicazione del numero e della data di adozione
del provvedimento insufficiente a consentire all’Amministrazione di
ricondurlo a precedenti attività concorsuali dalla stessa espletate”.
D’altra parte, continua il CdS, “La compilazione del modulo on-line… si
presentava come un’attività di agevole esecuzione da parte dei candidati,
accompagnata peraltro da istruzioni chiare e da indicazioni
esemplificative, e certamente di indubbia obbligatorietà per essi, che non
potevano certo essere tratti in errore né essere giustificati – e, a
fortiori, rimessi in termini – per l’inesatta e/o incompleta compilazione
del modulo”.
E poi, “Il bando di concorso, nel prescrivere come unica modalità di
presentazione la compilazione dell’apposito modulo on-line (art. 5), ha
inteso perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia e semplificazione
dell’attività amministrativa, imponendo ai singoli candidati l’onere di
compilare dettagliatamente, senza particolare sforzo intellettivo, le
singole domande di partecipazione”.
Rileviamo per pura curiosità che una decisione così ossequiosa delle forme,
e in ispregio a qualsiasi sostanza, è stata fatta precedere dalla
dichiarata condivisione in principio dell’interpretazione antiformalistica
assunta dal Tar, per poi però sconfessarla con le affermazioni e gli
assunti che abbiamo appena riportato.
(gustavo bacigalupo)

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