Tre pillole dell’ultim’ora di “Normativa, Giurisprudenza e Prassi”

▪ La Regione Lazio esce (?) dal torpore e preannuncia (chissà?) l’avvio
degli interpelli
Stiamo scorrendo la Determinazione della Regione Lazio n. 1640 di oggi, che
uniamo (con il suo Allegato A) per comodità di chi legge.
Sarebbe però troppo lungo commentarla analiticamente e del resto non offre
di per sé grandissimi spunti per approfondimenti, anche se chi ha interesse
può consultarla con la migliore attenzione.
Qui può essere dunque sufficiente rilevare soltanto qualche riferimento
gravemente errato in ordine alle sedi sub judice elencate nell’Allegato A
al provvedimento, per le quali – più o meno seguendo quel che è stato o
sarà l’operato di Emilia, Puglia, Lombardia e altre regioni – viene
precisato che ognuna di quelle sedi “sarà assegnata dalla Regione Lazio al
candidato che dichiarerà di accettarla sotto condizione risolutiva espressa
correlata all’esito del giudizio pendente; in particolare, l’assegnazione
della sede diventerà definitiva nei confronti del vincitore del presente
concorso in corrispondenza del passaggio in giudicato della sentenza
comportante esito negativo per l’attuale ricorrente nel giudizio;
viceversa, l’assegnazione della sede rilasciata al vincitore del presente
concorso decadrà automaticamente in corrispondenza del passaggio in
giudicato della sentenza comportante esito positivo per l’attuale
ricorrente”.
I futuri primi interpellati possono comunque farsi qualche idea al riguardo
e valutare, con l’aiuto di qualche laureando in legge, i rischi connessi
all’inclusione di una di quelle sedi sub judice nel proprio ordine delle
preferenze da trasmettere via web alla Regione in risposta all’interpello.
Ma certo, magari riflettendo proprio sull’esempio di Valenzano, le
perplessità non possono essere spazzate via del tutto.
Ricordando ancora una volta che l’orientamento regionale è indirizzato al
riconoscimento della titolarità – in caso di assegnazione a una compagine
di vincitori associati – alla società tra loro costituita (e non in
contitolarità o titolarità pro quota o pro indiviso ai componenti
l’associazione), anche se si tratta di provvedimenti che nel Lazio sono di
competenza comunale, dobbiamo sottolineare, esemplificando sugli errori
accennati, che le 7 sedi neoistituite nel comune di Latina non possono
minimamente figurare nell’elenco di quelle da offrire ai primi interpellati
neppure tra le sedi sub judice.
Invero, il provvedimento che le ha istituite è stato annullato dal Tar
Lazio con una sentenza che è stata bensì appellata al Consiglio di Stato,
senza tuttavia richiesta di sospensiva; è quindi una sentenza pienamente
esecutiva che in questo momento rende le 7 sedi giuridicamente non più
esistenti nella pianta organica del capoluogo pontino e per ciò stesso non
assegnabili a nessun concorrente.
La Regione, pertanto, dovrà provvedere immediatamente alla rettifica.

(gustavo bacigalupo)

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