Tre pillole dell’ultim’ora di “Normativa, Giurisprudenza e Prassi”

▪ Il Tar Lazio sospende il parere ministeriale (e gli atti che vi si sono
conformati) sulla vicenda “dettaglio-ingrosso”
Soprattutto i titolari di una farmacia e al tempo stesso di un ingrosso
hanno naturalmente ben presente – ne abbiamo parlato diffusamente nella
Sediva News del 22/10/2015 – il parere del Ministero della Salute del 2
ottobre 2015 con cui, in risposta a un quesito della Regione Lombardia, il
Dicastero richiamava i farmacisti, che gestivano con la stessa partita iva
anche una licenza di distribuzione all’ingrosso di medicinali, alla più
scrupolosa osservanza del principio di separazione delle due attività.
L’intervento ministeriale era motivato (anche) dalle carenze e
irreperibilità di farmaci rilevate in un recente passato nel mercato
interno, e riferibili almeno in parte proprio alla “commistione” spesso nel
concreto registrata tra le due attività, talché anche la Federfarma, sempre
sensibile al problema, aveva accolto con favore il parere
(Cir. 13/10/2015).
Ma la vicenda non era tuttavia destinata a finire lì.
E infatti, dinanzi alle inevitabili “ricadute” del parere sugli organi di
vigilanza, la nota ministeriale è stata impugnata (unitamente alle
“ricadute”) da un gruppo di farmacisti napoletani dinanzi al TAR Lazio che,
con tre diverse ordinanze (n. 893, 894 e 895 del 24/2/16), ha ora sospeso
l’efficacia della nota ministeriale ma soprattutto degli atti di intervento
della Regione Campania e delle Asl competenti che si erano accodate alle
tesi del Dicastero.
Secondo i giudici amministrativi, né la convivenza delle due attività
(dotate di separati codici identificativi) in capo allo stesso soggetto, né
la compresenza dei due magazzini ingrosso/dettaglio sul territorio e né,
infine, i passaggi interni tra le due attività possono costituire un
pregiudizio per la tracciabilità del farmaco e/o per la garanzia della
disponibilità dei medicinali, e dunque le restrizioni ministeriali si
rivelano infondate (oltre che non sostenute da esplicite disposizioni).
L’udienza di merito è stata fissata a ottobre e allora vedremo se il
pensiero dei giudici – che per il momento costituisce solo la stringata
motivazione di un provvedimento di sospensione – verrà ribadito anche nella
sentenza definitiva.
Fino ad allora, però, le cose devono restare ferme – prive quindi di
autentiche certezze – al giorno precedente all’emissione del parere
ministeriale.
Piaccia o non piaccia.
(gustavo bacigalupo)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!