Tre pillole dell’ultim’ora di “Normativa, Giurisprudenza e Prassi”
▪ Escono dal concorso pugliese le due sedi di Valenzano
Nella Sediva News del 12/2/2016, riguardante alcune “pillole” di Normativa,
Giurisprudenza e Prassi, abbiamo dato conto anche di tre decisioni di Tar:
Tar Puglia ord. 01/02/2016 n. 115, Tar Piemonte sent. 12/11/2015 n. 1571 e
Tar Sardegna sent. 22/12/2015 n. 1223.
Le prime due – comparando l’interesse del titolare di farmacia alla
soppressione dalla p.o. di una sede neoistituita rivelatasi medio tempore
soprannumeraria con l’interesse dei concorrenti a vedersi offrire in fase
d’interpello anche tale sede – hanno ritenuto prevalente quello dei
partecipanti al concorso straordinario, a tutela cioè della “legittima
aspettativa dei concorrenti che hanno partecipato al concorso facendo
affidamento sull’assegnazione di 188 sedi su tutto il territorio regionale
e con le delimitazioni specificate, salvo provvedimenti giurisdizionali di
modifica delle sedi esistenti”. Tanto più che, secondo i giudici pugliesi,
“una sede messa a concorso è assimilabile ad una sede occupata ai fini
della revisione”.
La decisione sarda ha considerato invece meritevole di maggior tutela la
posizione del titolare di farmacia a veder adempiuto dall’Amministrazione
l’obbligo di procedere tempestivamente alla revisione della p.o. e perciò
anche quello, ricorrendone i presupposti demografici, di sopprimere la sede
che risulti eccedente rispetto al rapporto limite 1:3300, rilevando, tra
l’altro, che “il conferimento delle sedi è sottoposto alla fisiologica
verifica della permanenza del presupposto (numero di abitanti
sufficienti)”.
In quel commento a noi è sembrato di dover convenire con il Tar Sardegna,
non tanto e non solo perché tutti i bandi di concorso straordinario
contenevano/contengono una clausola di salvaguardia (del tipo “il numero
delle sedi e l’indicazione delle zone elencate nel bando potranno subire
variazioni per l’effetto di successivi provvedimenti amministrativi o
giurisdizionali”), quanto per la recessività dell’interesse del concorrente
rispetto alla preminente esigenza pubblicistica di una tempestiva ed
esaustiva verifica della conformità del numero, della collocazione e della
configurazione delle sedi rispetto alla consistenza e alla distribuzione
sul territorio della popolazione del comune.
Avevamo anche espresso il convincimento che il Consiglio di Stato sarebbe
stato di questo stesso avviso.
Ed è esattamente quel che si rileva ora dalle ordinanze n. 599, 600 e 601
del 25.02.2016 del CdS, che infatti – nei ricorsi proposti da alcuni
titolari di farmacia di Valenzano contro la deliberazione della G.R. Puglia
n. 1900 del 27.10.2015 di revisione ordinaria della p.o. e la successiva
deliberazione della G.R. n. 2159 del 9.12.2015 di approvazione dell’elenco
delle sedi incluse nel concorso straordinario, primo interpello, nella
parte in cui ha inserito anche le sedi n. 5 e n. 6 di Valenzano – ha
accolto l’istanza di sospensione dei provvedimenti (e degli atti
presupposti, connessi e consequenziali, compreso l’atto di interpello del
10.12.2015) per aver, nonostante la sopravvenuta soprannumerarietà,
confermato nella p.o. ambedue le sedi istituite nel 2012 con la revisione
straordinaria.
Riformando le tre corrispondenti ordinanze di rigetto dell’istanza da parte
del Tar Puglia (n. 49, 50 e 51 del 26.1.2016), il Supremo Consesso – con la
sbrigatività che caratterizza i provvedimenti cautelari – ha spiegato le
ragioni dell’accoglimento della domanda di sospensione rilevando
testualmente “che l’indizione del concorso straordinario per l’assegnazione
della sesta sede farmaceutica nel Comune di Valenzano non appare, di per
sé, idonea ad escludere la doverosità della soppressione della stessa, in
adempimento dell’obbligo imposto dall’art.11 del decreto legge n.1 del 2012
(convertito dalla legge n.27 del 2012) ed in coerenza con i parametri ivi
stabiliti”.
Ora, fermo che nel merito il ricorso potrebbe essere comunque rigettato e
rimettere quindi in pista le due sedi di Valenzano (a beneficio
evidentemente dei secondi o terzi interpellati), è chiaro che in questo
momento si tratta di due sedi sottratte proprio in extremis, se non
addirittura fuori tempo massimo, ai primi interpellati, cosicché i
concorrenti cui esse siano state eventualmente assegnate (ma non è sicuro
che sia andata così per entrambe le sedi) li privano, ove le abbiano
accettate, di qualsiasi assegnazione rinviandoli in sostanza al secondo
interpello.
Allo stato della procedura, tuttavia, costoro potrebbero magari tentare di
ottenere dalla Regione lo scorrimento a loro favore del rispettivo ordine
delle preferenze, in modo da permettere, sempre all’interno e come coda del
primo interpello, una seconda assegnazione e un’eventuale seconda
accettazione.
Ma forse una soluzione del genere – ammesso pure che si presenti in termini
di appetibilità per gli ipotetici assegnatari delle due sedi, che
potrebbero infatti non avere interesse allo scorrimento e preferire invece
di rifugiarsi nel secondo interpello – sarebbe troppo lineare per la
burocrazia regionale, e non solo pugliese.
Un’ultima notazione: nei giudizi figurano in ballo sia la quinta che la
sesta sede di Valenzano – e del tutto legittimamente, perché
soprannumeraria sarebbe naturalmente una qualsiasi delle due, ma non una
delle due in particolare – mentre la Regione ha indicato come sub judice
soltanto la sesta, e questo potrebbe generare anche qualche profilo di
responsabilità degli organi e/o uffici regionali. Di più però, almeno in
questa sede, è difficile dire.
(gustavo bacigalupo)