Acquiescenze e adesioni a rate (non più pagate) tornano in gioco con la
stabilità 2016 – QUESITO
Mi risulta che ci sia ora la possibilità, per chi è decaduto da una
dilazione concessa a seguito di un’adesione a un atto di accertamento del
Fisco, di essere riammessi alla rateazione. E’ vero?

Effettivamente i commi da 134 a 138 della Legge di Stabilità 2016 (L.
208/2015) prevedono la riammissione al beneficio della rateazione per tutti
quei contribuenti decaduti da un piano di rateazione concesso dall’Agenzia
delle Entrate a seguito di acquiescenza o accertamento con adesione, a
condizione che: a) la perdita del beneficio della rateazione sia avvenuta
nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015; b) venga
effettuato il pagamento della prima delle rate scadute entro il 31 maggio
2016.
Tuttavia la possibilità di riammissione alla rateazione è limitata alle
sole imposte dirette con esclusione quindi di quelle indirette e prima fra
tutte dell’IVA.
La riammissione al pagamento rateale determina il ri-calcolo delle somme
dovute, ivi comprese quelle ormai iscritte a ruolo anche se rateizzate, e
il blocco di nuove azioni esecutive (quelle in corso dovrebbero, quindi,
continuare); nella nuova rateazione, tuttavia, non entrerebbero i crediti
verso le pubbliche amministrazioni – come quelle per forniture SSN alle ASL
da parte delle farmacie – “bloccati” e segnalati agli agenti della
riscossione ai fini del pignoramento (art. 48-bis del D.P.R. 602/73).
Il debitore, infine, decade dal piano di rateazione in caso di mancato
pagamento di due rate consecutive “esclusa ogni ulteriore proroga”, come
afferma lapidariamente la norma di legge.
(mauro giovannini)

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