Sulle fatture elettroniche all’Asl – QUESITO
In riferimento alle fatture elettroniche richieste dall’ASL competente per
la contabilizzazione delle c.d. forniture integrative (diabetici – invalidi
– celiachia), questa Associazione Vi chiede quali siano le regole da
seguire circa la corretta emissione di scontrini a credito o a saldo.
Inoltre, nello specifico, seguendo l’ASL la procedura split payment, come
ci dobbiamo regolare con l’IVA.
Infine, gradiremmo sapere se è dovuto dall’ASL il pagamento delle stesse
entro 30 giorni oppure a 60.
Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72, introdotto dall’art. 1, comma
629, lett. b) della l. 23/12/2014 n. 190 (Stabilità 2015), per le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti
pubblici (tra i quali indubbiamente l’ASL) “…per i quali i suddetti
cessionari o committenti non sono debitori di imposta ai sensi delle
disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni
caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze”.
In pratica, la fattura del fornitore-farmacia deve sempre contenere
l’indicazione dettagliata di imponibile e iva, con l’aggiunta
dell’annotazione “scissione dei pagamenti”, provvedendo poi l’ASL pagatrice
a trattenere l’iva (per versarla direttamente all’Erario) e quindi
corrispondendo il solo ammontare imponibile.
Il regime dello split payment si applica alle operazioni fatturate e
riscosse dal 1° gennaio 2015. Istruzioni di dettaglio sono contenute nella
circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015 e n. 15/E del 13 aprile 2015
dell’Agenzia delle Entrate, reperibili sul sito web di quest’ultima.
La nuova disciplina riguarda le sole operazioni effettuate dalle farmacie
nei confronti delle ASL documentate da fattura, quali le forniture per
assistenza integrativa, diabetica e IRC, nonché i compensi per DPC.
Il nuovo sistema non è invece applicabile alle operazioni certificate da
corrispettivi, tra cui rientrano certamente anche le cessioni di medicinali
effettuate in esecuzione della convenzione con il SSN.
Conseguentemente, lo scontrino va battuto soltanto per l’importo
corrispondente a quanto liquidato dalla ASL per le forniture al SSN;
l’incasso riferibile alle altre richiamate cessioni di beni e/o prestazioni
di servizi resta infatti documentato dalla fattura e dunque non sarà
necessario battere alcuno scontrino.
Tale conclusione viene avvalorata da un passaggio della citata circolare n.
15/E (par. 2) che esclude in linea generale le operazioni certificate da
scontrino fiscale dal meccanismo della scissione dei pagamenti; manca
tuttavia fino ad oggi un chiarimento specifico dell’Agenzia delle Entrate
sulle D.C.R.
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Per quanto riguarda la fatturazione elettronica, la legge finanziaria 2008
(L. 244/2007 art. 1, comma 209 a 214) ha introdotto il relativo obbligo per
tutti i fornitori di beni e servizi della P.A.
La stessa legge (comma 210) prescrive che, decorsi tre mesi dalla data di
decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica, le pubbliche
amministrazioni non possono procedere ad alcun pagamento, neppure parziale,
sino all’invio delle fatture in formato elettronico. Il D.L. 66/2014
convertito in L. 89/2014 ha poi anticipato al 31 marzo 2015, come noto, la
decorrenza dell’obbligo per le amministrazioni pubbliche periferiche tra
cui le ASL.
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Per giungere all’ultimo dubbio, il D.lgs. 231/2002, ai fini della
decorrenza legale degli interessi moratori, dispone un termine massimo
“doppio” (60 giorni in luogo dei 30 ordinari) per le forniture nei
confronti degli “enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che
siano stati debitamente riconosciuti a tale fine” (art. 4, comma 4 e 5).
Inoltre, “Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica
amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un
termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2 [cioè gli
ordinari 30 giorni] quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura
particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni caso i
termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni
[la sottolineatura è nostra]. La clausola relativa al termine deve essere
provata per iscritto” (art. 4, comma 4).
Ora, dato che notoriamente la vigente convenzione dispone all’art. 8 un
termine più breve (“Ai fini del pagamento la farmacia consegna le ricette e
il relativo documento contabile secondo le modalità concordate a livello
regionale entro il giorno 5 del mese successivo a quello di spedizione. La
consegna delle ricette, unitamente al documento contabile di cui al
presente comma, oltre il termine stabilito comporta un ritardo nel
pagamento entro tempi da concordare a livello regionale.”), resta fermo il
termine massimo di pagamento di 60 giorni.
(stefano civitareale)