Utilizzo del contante: i dubbi sulla fase transitoria
Come sappiamo, la Legge di Stabilità 2016 (comma 898) ha innalzato di 2.000
euro il limite di utilizzo del contante (da 999,99 a 2.999,99) a far data
però, come noto, dal 1° gennaio 2016: pertanto ogni pagamento avente data
anteriore soggiace al vecchio limite.
Nonostante peraltro l’apparente linearità del principio “vale il limite
vigente alla data del pagamento”, per eventuali operazioni a cavallo d’anno
qualche dubbio può sempre sorgere.
Così, ad esempio, per regolare una fattura per fornitura di merce emessa
entro il 31.12.2015 ma saldata nel gennaio 2016 per un importo pari o
superiore a 1.000 euro ma inferiore a 3.000, può certamente essere
utilizzato il contante proprio perché quel che rileva è appunto la data di
pagamento e non quella di emissione della fattura; per la stessa ragione,
tuttavia, si sarebbe commessa una violazione se quella fattura fosse stata
pagata in contanti entro il 31.12.2015, anche se la consegna della merce –
e quindi il perfezionamento dell’operazione – fosse avvenuta soltanto nel
gennaio 2016.
A parte l’innalzamento del limite, null’altro è cambiato nella normativa
sull’utilizzo del contante; così, sempre per esemplificare, è perfettamente
legittimo il pagamento di una fattura per fornitura di merce dell’importo
di 5.000 euro emessa in data 08.01.2016, e regolato con un acconto in
contanti di 2.500 euro in pari data e con un saldo sempre in contanti di
pari importo nei trenta giorni successivi, a meno che vi sia stato un
frazionamento artificioso dell’operazione con l’intento di eludere il tetto
massimo stabilito dalla legge.
Ricordiamo che il pagamento non si ritiene “artificiosamente frazionato”
quando si riveli connaturato al tipo di operazione o sia la conseguenza di
un preventivo accordo tra le parti, ma con l’avvertenza che
l’Amministrazione finanziaria può sempre valutare caso per caso, e non in
ossequio ad una regola astratta, se il frazionamento sia stato realizzato
con lo scopo specifico di eludere il divieto.
Ci pare in ogni caso che, se per effetto del frazionamento non sono
superati i limiti vigenti all’atto di ciascun pagamento, e per di più
l’ammontare complessivo dell’operazione non risulti superiore ai limiti in
vigore al momento del saldo, ogni pagamento in contanti intervenuto deve
ritenersi regolare.
Quindi, poniamo, non si dovrebbe riscontrare alcuna violazione quando, per
una fattura emessa in data 28.12.2015 per 1.600 euro, sia stato versato in
pari data un acconto di 500 euro in contanti, e un saldo in data 08.01.2016
di 1.100 euro, sempre in contanti.
Un’ultima avvertenza.
Per le sanzioni in materia di utilizzo del contante non vale il principio
del “favor rei” cosicché l’innalzamento della soglia non determina alcuna
“sanatoria” delle violazioni precedentemente commesse in vigenza del
vecchio limite, che continuano dunque a essere sanzionabili anche laddove i
pagamenti che le hanno provocate siano ricompresi nella nuova soglia.
(mauro giovannini)