Sul tasso di interesse di mora nei ritardati pagamenti di transazioni
commerciali

Secondo quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs. 9/10/2002 n. 231, salvo
diverso accordo delle parti, il tasso di interesse nei ritardati pagamenti
è pari al saggio di interesse previsto dalla Banca Centrale Europea
maggiorato di 8 punti percentuali.
La Banca Centrale Europea ha previsto dal 1/1/2016 che il tasso è dello
0,05% che quindi, aumentato di 8,5 punti, porta a un’incidenza del 7,05%.
Bisogna perciò prestare attenzione ai contratti stipulati con i fornitori
escludendo espressamente qualsiasi riferimento al ddl. 231/2002 e
prevedendo un tasso di mora naturalmente inferiore.
Lo stesso tasso di interesse può essere applicato anche nei ritardi del
Servizio Sanitario Nazionale, decorsi i 60 giorni dalla scadenza
convenzionale.
(franco lucidi)

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