Doppio sconto per gli immobili storici in comodato a genitori e figli
In un recente incontro con la stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate
ha chiarito che la riduzione della base imponibile IMU del 50% prevista per
gli immobili storici o artistici si somma alla stessa riduzione introdotta
dalla Legge di Stabilità 2016 per gli immobili concessi in comodato ai
parenti in linea retta entro il primo grado.
Ricordiamo infatti che la Legge di Stabilità 2016 ha disposto la riduzione
appunto al 50% della base imponibile IMU per le abitazioni diverse da
quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato a genitori e figli
e utilizzate come abitazione principale, ma alle seguenti condizioni:
• il contratto di comodato deve essere registrato;
• il comodante deve possedere un solo immobile in Italia o al più un
altro immobile non di lusso adibito ad abitazione principale nello
stesso comune in cui è situato quello dato in comodato;
• il comodante deve avere la residenza anagrafica nonché la dimora
abituale nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in
comodato.
Detto tra parentesi, tale agevolazione, come si vede, riguarda quindi in
realtà una ristretta cerchia di soggetti e di situazioni, e precisamente
coloro che possiedono nello stesso comune – in cui risiedano
anagraficamente e dimorino abitualmente – due appartamenti non di lusso,
uno dei quali viene concesso in comodato ad un genitore o a un figlio che
lo utilizza come abitazione principale (e che perciò risiede
anagraficamente e dimora abitualmente sempre in quel comune) e l’altro
viene utilizzato esclusivamente come abitazione principale, il tutto a
condizione che il comodato, come detto, venga registrato.
Tornando ora alle due agevolazioni per un medesimo immobile (cioè “storico”
o “artistico” e al tempo stesso concesso in comodato a genitori e figli),
considerato che non appaiono incompatibili – avendo in effetti l’una un
carattere soggettivo, afferendo alla relazione di parentela tra comodante e
comodatario, e l’altra un carattere oggettivo, riguardando la natura
dell’immobile stesso – l’Agenzia delle Entrate ritiene che la loro
concorrenza sulla medesima unità immobiliare sia ammissibile.
Naturalmente il cumulo, per effetto del quale lo sconto complessivo sale
perciò al 75%, non può configurarsi né realizzarsi se l’immobile storico o
artistico è accatastato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, se dunque
è un immobile di lusso, perché in tal caso sarebbe preclusa – come detto –
l’agevolazione per il comodato.
Non c’è inoltre il “doppio sconto” neppure nell’ipotesi di immobile
inagibile o inabitabile – per il quale pure è prevista la riduzione al 50%
della base imponibile – dato che in questi casi l’immobile concesso in
comodato non può oggettivamente essere adibito ad abitazione (principale).
(stefano
civitareale)