NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)
➢ La revisione ordinaria è un obbligo giuridico della p.a.
Tar Sardegna – sent. 22/12/2015, n. 1223
Anche qui si colgono affermazioni importanti, anche se provenienti per il
momento soltanto da un Tar, e sono le seguenti: 1) la prima revisione
ordinaria della p.o. cade/cadeva nel 2014 (nella specie era stato il CdS a
sancirlo precedentemente annullando un’altra decisione sempre del Tar
sardo) e va/andava operata sulla base delle rilevazioni demografiche al
31/12/2013 (e non guardando agli “ultimi dati Istat disponibili”, come
assunto dal Tar di Bari e fatto proprio dalla Puglia); 2) non è una
“scelta” del Comune provvedere alla revisione periodica, ma un obbligo di
“buona amministrazione”, quanto basta però perché il giudice amministrativo
possa imporne il rispetto (ci sono altri precedenti in tal senso); 3) se in
base al numero degli abitanti una sede risulta soprannumeraria, va
soppressa anche laddove sia stata inserita nel bando di concorso
straordinario e però non sia stata ancora assegnata (al contrario, come
abbiamo visto nella Sediva news dell’11/02/2016, di quanto affermato da Tar
Piemonte e Tar Puglia nelle due decisioni sopra citate).
(gustavo bacigalupo)