NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

Queste le “pillole” più significative del periodo che, unitamente alle
altre, verranno riportate nell’apposita Rubrica in coda al numero odierno
di Piazza Pitagora.

➢ Il mancato versamento delle ritenute d’acconto è reato se….
D.Lgs. 22/01/2016, n. 8
Tra le condotte depenalizzate, come disposto dal D.L. 67/2014, rientra
anche il mancato versamento delle ritenute, che al di sotto di 10.000 euro
viene infatti “declassato” a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 a euro 50.000. Tuttavia, il datore di lavoro non è punibile, né è
assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento
delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica
dell’avvenuto accertamento della violazione.
(stefano lucidi)

➢ Con l’ennesimo Milleproroghe il rinvio anche della nuova remunerazione
delle farmacie
DL 30/12/2015, n. 210
Varato dal CdM il decreto che rinvia il debutto del “nuovo” sistema di
remunerazione di farmacie e grossisti, che sarebbe dovuto entrare in vigore
addirittura entro il 2012 e che dovrebbe ora partire dal 1° gennaio 2017.

➢ La disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento UE sui
prodotti cosmetici
D.Lgs. 04/12/2015, n. 204
È stato di recente modificato il quadro delle sanzioni, penali e
amministrative, irrogabili alla “persona responsabile” della produzione e
commercializzazione dei prodotti cosmetici in caso di mancato rispetto
delle diverse previsioni ad essa riferibili introdotte dal legislatore
europeo e legate, tra l’altro, alla garanzia di sicurezza, all’obbligo di
notifica, alla tracciabilità, all’etichettatura e alla documentazione
informativa dei prodotti.

➢ Decentramento sì, ma soltanto dopo aver legittimamente collocato sul
territorio le sedi neo istituite con la revisione straordinaria
Consiglio di Stato – sent. 31/12/2015, n. 5884
Dopo aver ribadito la sopravvivenza del “decentramento” al dl Crescitalia,
facendo comunque intendere di propendere per la competenza comunale nel
disporlo per una o più sedi (ma su questo punto manca ancora una
statuizione puntale in tal senso del CdS, peraltro molto probabile), il
Supremo Consesso avverte che il trasferimento di sedi da una zona all’altra
del territorio può essere disposto soltanto dopo aver delimitato in termini
non equivoci la porzione territoriale assegnata ad ogni sede di nuova
istituzione (con le conseguenti modifiche delle sedi preesistenti).
(stefano lucidi)

➢ La Regione è carente di potere nella revisione ordinaria della p.o. e i
suoi provvedimenti devono considerarsi “tamquam non essent”
Consiglio di Stato – sent. 09/12/2015, n. 5607
È una decisione di grande importanza per le tante cose che dice, in gran
parte condivisibili, che comunque esamina una fattispecie molto peculiare
che la rende meritevole di un’attenta lettura anche da parte dei meno
avveduti in temi giuridici.
L’estensore della sentenza è ancora una volta il Presidente Lignani e
perciò quel che vi leggiamo deve in pratica considerarsi jus receptum.
Queste gli assunti di maggior rilievo: 1) l’art. 104, quindi il criterio
topografico, è sopravvissuto al dl Crescitalia (qui però non c’erano
dubbi); 2) competente all’adozione del criterio, dunque all’istituzione di
farmacie in soprannumero, è tuttora la Regione (qui invece qualche dubbio
c’era e persiste tuttora, e del resto non vediamo come il “carattere
eccezionale del provvedimento” – questa la ragione addotta dal CdS – possa
di per sé giustificare il persistere dell’attribuzione regionale); 3) la
revisione, sia ordinaria che straordinaria, della pianta organica è
interamente di esclusiva competenza comunale, e la Regione non può metterci
il becco neppure per un istante (ancora una volta, pertanto, una sentenza-
Lignani ignora scientemente la tesi della Corte Costituzionale
sull’ipotetico “doppio livello di governo” in tema di p.o.); 4) l’esercizio
di poteri sostitutivi in luogo di comuni “inadempienti”, che non hanno cioè
proceduto tempestivamente alla revisione della p.o., è consentito alle
regioni “una tantum” (come leggiamo nella decisione), cioè soltanto in sede
di revisione straordinaria.
La riaffermazione per l’ennesima volta dei princìpi sub 3) e sub 4)
ribadisce, per rifarci ad una vicenda da noi illustrata esaurientemente di
recente, l’illegittimità di tutti i provvedimenti di revisione ordinaria
adottati e adottandi dalla regione pugliese (v. Sediva news del 23/12/2015
“La prima revisione ordinaria delle p.o. dopo il dl. Cresci Italia: scelte
sbagliate della Regione Puglia”).
(gustavo bacigalupo)

➢ Insopprimibile la sede a concorso straordinario, anche se
soprannumeraria
Tar Puglia – sent. 01/02/2016, n. 115
Tar Piemonte – sent. 12/11/2015, n. 1571
V. Sediva News dell’11/02/2016

➢ Le regole per l’acquisto e la rivendita dei farmaci da parte della
farmacia autorizzata anche al commercio all’ingrosso
Tar Lombardia – Sez. Brescia – ord. 22/01/2016, n. 79
Il titolare di farmacia autorizzato alla distribuzione all’ingrosso dei
farmaci non può acquistare medicinali, in qualità di titolare
dell’esercizio, avvalendosi del codice identificativo univoco attribuito
dal Ministero alla farmacia, destinandone poi una parte all’attività di
commercio all’ingrosso, facendo ricorso ad una movimentazione interna della
merce dal magazzino della farmacia a quello destinato alla distribuzione
all’ingrosso.
(s.c.)

➢ Annullata la graduatoria del concorso straordinario della Lombardia per
mancato “soccorso istruttorio” da parte della Regione
Tar Lombardia – sent. 20/01/2016, n. 119
V. Sediva News del 09/02/2016

➢ Illegittima nel concorso straordinario anche la mancata valutazione di
borse di studio erogate prima del 1980
Tar Toscana – sent. 13/01/2016, n. 17
Nel concorso straordinario i titoli relativi al “conseguimento di borse di
studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica e
tecnologia farmaceutiche” devono essere valutati limitatamente alle borse
di studio erogate ai sensi dell’art. 80 del DPR. 11 luglio 1980, n. 382 o
dell’art. 8 della l. 30 novembre 1989, n. 398.
(valerio pulieri)

➢ Illegittimo il ripiano della spesa farmaceutica 2013 a carico dei
farmacisti
Tar Lazio – sent.12/01/2016, n. 288
Va annullata, la determinazione Aifa 30/10/2014, n. 1239 che aveva disposto
i criteri di ripiano dello “sforamento” del tetto di spesa farmaceutica
territoriale per il 2013, in quanto la quota di competenza della filiera
distributiva del farmaco – farmacisti e grossisti – era stata calcolata
prendendo come riferimento “dati non precisi, per non dire proprio
aleatori”.
(franco lucidi)

➢ La revisione ordinaria è un obbligo giuridico della p.a.
Tar Sardegna – sent. 22/12/2015, n. 1223
Anche qui si colgono affermazioni importanti, anche se provenienti per il
momento soltanto da un Tar, e sono le seguenti: 1) la prima revisione
ordinaria della p.o. cade/cadeva nel 2014 (nella specie era stato il CdS a
sancirlo precedentemente annullando un’altra decisione sempre del Tar
sardo) e va/andava operata sulla base delle rilevazioni demografiche al
31/12/2013 (e non guardando agli “ultimi dati Istat disponibili”, come
assunto dal Tar di Bari e fatto proprio dalla Puglia); 2) non è una
“scelta” del Comune provvedere alla revisione periodica, ma un obbligo di
“buona amministrazione”, quanto basta però perché il giudice amministrativo
possa imporne il rispetto (ci sono altri precedenti in tal senso); 3) se in
base al numero degli abitanti una sede risulta soprannumeraria, va
soppressa anche laddove sia stata inserita nel bando di concorso
straordinario e però non sia stata ancora assegnata (al contrario, come
abbiamo visto nella Sediva news dell’11/02/2016, di quanto affermato da Tar
Piemonte e Tar Puglia nelle due decisioni sopra citate). 
(gustavo bacigalupo)

➢ Sul concorso straordinario marchigiano
Tar Marche – ord. 11/12/2015, n. 900
Sul tema v. Sediva News del 15/01/2016

➢ La responsabilità della banca se il bancomat viene “trattenuto” dallo
sportello automatico
Corte di Cassazione – Sez. Civile – sent. 19/01/2016, n. 806
La Suprema Corte ha stabilito che se lo sportello ATM di un istituto
bancario “trattiene” il bancomat di un cliente, al quale, nonostante la
pronta denuncia dell’accaduto, vengano sottratte somme dal proprio conto
corrente per operazioni non autorizzate, la responsabilità va ascritta alla
banca. (mauro giovannini)

➢ Le ferie vanno godute entro l’anno di lavoro
Corte di Cassazione – Sez. Lavoro – sent. 29/01/2016, n. 1756
Le ferie annuali devono essere godute entro l’anno lavorativo e non
successivamente; una volta decorso l’anno di riferimento, il datore di
lavoro non può imporre al lavoratore di godere effettivamente delle ferie
né può stabilire il periodo nel quale egli deve fruirne.
(giorgio bacigalupo)

➢ Offese ed ingiurie al datore di lavoro valgono il licenziamento in
tronco
Corte di Cassazione – Sez. Lavoro – sent. 28/01/2016, n. 1595
I giudici di Piazza Cavour hanno affermato che il lavoratore, che si
rivolge al datore di lavoro con frasi offensive e ingiuriose (come “Io ti
distruggo” e io ti spacco il fondo schiena”), può essere licenziato per
“giusta causa”. (valerio salimbeni)

➢ Se il dipendente si rifiuta di coprire il turno del collega assente
Corte di Cassazione – Sez. Lavoro, sent. 26/01/2016, n. 1350
Per la Suprema Corte è legittima la sospensione dal lavoro del dipendente
che si rifiuta di coprire il turno e di svolgere la prestazione assegnata
al collega assente, che abbia aderito a uno sciopero indetto dal sindacato
di appartenenza. (giorgio bacigalupo)

➢ L’accertamento da redditometro a seguito di una donazione
Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 20/01/2016, n. 916
Per far annullare l’accertamento da redditometro, ex art. 38 del D.P.R.
600/73, il contribuente può dimostrare che il maggior reddito determinato o
determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi
esenti o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, purché
l’entità di tali somme e la durata del loro possesso risultino da idonea
documentazione, specie se gli incrementi patrimoniali siano gli effetti di
una donazione.
(franco lucidi)

➢ Il logo identificativo nazionale per la vendita online dei medicinali
Ministero della Salute – Decreto 06/07/2015 (in GU 25/01/2016, n. 19)
È stato predisposto il c.d. Logo Identificativo Nazionale (formato da righe
orizzontali di varie sfumature di verde con una croce bianca come il
simbolo delle farmacie) che deve essere chiaramente visibile su ogni pagina
del sito web della farmacia o dell’esercizio commerciale che venda online
medicinali senza ricetta. (stefano civitareale)

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