È sopprimibile una sede rivelatasi soprannumeraria (a seguito della
revisione ordinaria della p.o.), ove sia stata inserita nel bando di
concorso straordinario ma ancora non assegnata?

È un tema affrontato tre volte negli ultimi tre mesi, esattamente da Tar
Puglia (sent. 01/02/2016, n. 115), da Tar Piemonte (sent. 12/11/2015, n.
1571) e da Tar Sardegna (sent. 22/12/2015, n. 1223).
I giudici pugliesi si sono qui fedelmente ed espressamente richiamati alla
decisione dei colleghi piemontesi, e la loro posizione è la seguente: se in
fase di revisione ordinaria una sede neo-istituita, e inserita nel concorso
straordinario ancora in via di espletamento, si rivela – a seguito di
decrementi demografici – in soprannumero, non per questo può legittimamente
essere soppressa e quindi espunta dalla p.o., perché va offerta (e
assegnata) anch’essa ai partecipanti al concorso straordinario a tutela
della “legittima aspettativa dei concorrenti che hanno partecipato al
concorso facendo affidamento sull’assegnazione di 188 sedi su tutto il
territorio regionale e con le delimitazioni specificate, salvo
provvedimenti giurisdizionali di modifica delle sedi esistenti”.
Del resto, precisa ulteriormente il Tar Puglia, “a fronte dell’eccezionale
meccanismo del concorso straordinario una sede messa a concorso è
assimilabile ad una sede occupata ai fini della revisione”.
Tali due decisioni si sono dunque espresse in questa direzione, ma altri
Tar – e segnatamente, da ultimo, il Tar Sardegna (sent. sopra citata) – la
pensano diversamente e a noi sembra di dover convenire proprio con questi
ultimi, non tanto e non solo perché tutti i bandi di concorso straordinario
contenevano/contengono una clausola di salvaguardia (del tipo “il numero
delle sedi e l’indicazione delle zone elencate nel bando potranno subire
variazioni per l’effetto di successivi provvedimenti amministrativi o
giurisdizionali”), quanto e piuttosto per la recessività dell’interesse del
concorrente rispetto alla preminente esigenza pubblicistica di un assetto
ordinato, e giuridicamente corretto, del servizio farmaceutico
territoriale, quindi di una tempestiva, costante, ed esaustiva verifica
della conformità del numero, della collocazione e della configurazione
delle sedi rispetto alla consistenza e alla distribuzione sul territorio
della popolazione del comune.
Ci pare in sostanza che siano le regole del diritto amministrativo a
spingere a favore della tesi contraria a quella affermata dal Tar Puglia e
dal Tar Piemonte e a favore delle conclusioni dei giudici sardi che, tra
l’altro, sottolineano al riguardo che “il conferimento delle sedi è
sottoposto alla fisiologica verifica della permanenza del presupposto
(numero di abitanti sufficienti)”. 
Quanto al Consiglio di Stato, la nostra impressione – ricordando un paio di
decisioni recenti e soprattutto il caso delle sedi vacanti del comune di
Genova – è che possa anch’esso condividere queste nostre notazioni.

(gustavo bacigalupo)

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