Nuove modalità da quest’anno sulle dimissioni del lavoratore – QUESITO
Da quest’anno il lavoratore, che vuole rassegnare le dimissioni, deve
assolvere, come sembra, ad alcuni particolari adempimenti “telematici”?
Il Ministero del lavoro, con decreto del 15 dicembre 2015 (pubblicato nella
G.U. l’11/1/2016), ha in realtà definito nuove modalità soprattutto di
comunicazione in caso di dimissioni e/o di risoluzione consensuale del
contratto di lavoro (e anche per il caso di loro revoca).
Il lavoratore può inoltrare la comunicazione sia personalmente che mediante
soggetti abilitati.
Nella prima ipotesi, oltre a dover essere necessariamente in possesso del
PIN dispositivo dell’Inps, egli dovrà anche creare un suo “profilo”
accedendo al sito www.cliclavoro.gov.it e successivamente collegarsi al
sito www.lavoro.gov.it, compilare il modulo online di dimissioni per
l’inoltro della comunicazione e infine, subito dopo, inviarlo via PEC sia
al datore di lavoro che alla Direzione territoriale del lavoro.
Nel secondo caso, il lavoratore può/deve rivolgersi alle organizzazioni
sindacali, ai Patronati, alle Commissioni di certificazione e agli Enti
bilaterali.
Tali nuove procedure entreranno in vigore il 12/3/2016 e però, come spesso
è, non riguardano il rapporto di lavoro domestico e in questo caso neppure
le risoluzioni consensuali dei rapporti perfezionatesi presso gli Uffici di
conciliazione del lavoro.
(giorgio bacigalupo)