ANCORA UN PUNTO SUI CONCORSI STRAORDINARI
▪ Le novità più recenti sui concorsi in atto
Puglia – Il rigetto da parte del Tar barese dell’istanza di sospensione del
provvedimento istitutivo delle due nuove sedi di Valenzano ha comportato il
rientro di queste ultime nell’elenco delle sedi assegnabili a chi ha
risposto positivamente all’interpello.
Le assegnazioni sono state perciò tutte perfezionate ed è in corso il
termine di 15 gg. per l’accettazione, che dovrebbe scadere il 15 febbraio.
Sicilia – Permane tuttora il mistero più fitto, almeno per quanto ci
riguarda, sull’avvenuta o meno pubblicazione della graduatoria definitiva,
perché inspiegabilmente sembrerebbe ancora quella provvisoria la
graduatoria in base alla quale la Regione starebbe per procedere agli
interpelli.
La novità di maggiore interesse sta nel ripensamento regionale sulle 57
sedi sub judice che la deliberazione della G.R. n. 27 del 13/1/2016 aveva
inizialmente accantonato, suscitando le proteste di cui abbiamo dato conto
nella Sediva news del 26/1/2016 [Il punto (giuridico) sui concorsi
straordinari] e che evidentemente hanno prodotto i loro effetti.
I primi interpellati del concorso siciliano avranno quindi a loro
disposizione, nel formulare il proprio ordine delle preferenze, le 222 sedi
originarie, ricordando che le 57 ora reimmesse sono notoriamente tra le più
ambite.
Molise – Il 29/1/2016 si è conclusa la fase dell’interpello e dovrebbe
essere imminente l’avvio di quella delle assegnazioni.
Lombardia – Nel frattempo è intervenuta la sentenza del Tar Lombardia n.
119 del 20/1/2016, che, accogliendo il ricorso di due concorrenti in forma
associata, ha annullato la graduatoria regionale (decreto n. 4770 del 10
giugno 2015) nella parte in cui alle due ricorrenti, in applicazione di un
criterio ritenuto illegittimo dai giudici milanesi, è stato attribuito un
punteggio inferiore a quello “che avrebbe dovuto essere loro legittimamente
assegnato”.
Per un master, infatti, era stato indicato nella domanda – per carenze
imputabili alla piattaforma informatica – soltanto il suo oggetto
(“Tecnologie farmaceutiche e attività regolatorie”) senza la specificazione
di “master”, una lacuna che tuttavia, secondo il Tar, avrebbe potuto/dovuto
essere colmata consentendo alle ricorrenti, secondo le regole del c.d.
soccorso istruttorio, di porvi rimedio a posteriori con l’indicazione
mancante.
La graduatoria verrà dunque ora rettificata soltanto con riguardo alla
posizione delle due covincitrici. O la Regione deciderà diversamente?
▪ L’emendamento D’Ambrosio Lettieri – Mandelli
È l’aspetto di gran lunga più rilevante del momento, perché si tratta di un
emendamento all’art. 48 del testo del dl. Concorrenza che sta per giungere
all’esame dell’Aula del Senato, per poi naturalmente tornare alla Camera in
caso di modifiche (probabili) e proseguire nel ping pong fino alla perfetta
convergenza tra i due rami del Parlamento.
L’emendamento dei due illustri Senatori così recita:
“Dopo il comma 3 (dell’art. 48) aggiungere il seguente:
3bis. All’articolo 11, comma 7, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 aggiungere
in fine il seguente periodo “La titolarità della farmacia vinta tramite
concorso è conferita alla società costituita, ai sensi dell’art. 7 della
l. 8 novembre 1991, n. 362, tra i candidati in forma associata vincitori
della stessa. Nel limite del periodo [10 anni: ndr] precedentemente
previsto per il mantenimento della gestione associata da parte di
vincitori, la società così costituita può essere titolare di una sola
farmacia e ciascun farmacista vincitore in forma associata può
partecipare ad una sola società”.
Secondo quel che rileviamo anche dalle numerose mail ricevute, il testo
sopra virgolettato sta comprensibilmente suscitando nelle compagini
vincitrici grande sconcerto misto a inquietudine per quel che sancisce nel
secondo periodo, la cui autentica portata è stata infatti colta più o meno
esattamente da parecchi concorrenti che in realtà, come vedremo subito,
avrebbero di che preoccuparsene.
Il primo periodo va certo salutato con pieno e incondizionato favore perché
enuncia in termini non equivoci che l’assegnazione di una farmacia a più
concorrenti – che abbiano perciò partecipato “per la gestione associata” –
postula il conferimento della titolarità dell’esercizio a nome e favore
della società di persone in quanto tale tra loro costituita.
Il principio che l’emendamento enuncia demolirebbe quindi in radice
qualsiasi ipotesi di rilascio della titolarità ai farmacisti coassegnatari
uti singuli, cioè in forma di “contitolarità” (vocabolario ministeriale
ormai storico, come tutti ricorderanno) ovvero di titolarità “pro quota” o
“in comunione pro indiviso” (la paternità indiscussa di queste ultime due
stravaganze terminologiche è invece riferibile alla Giunta regionale
emiliana).
Non c’è dubbio pertanto che questo ipotetico intervento del legislatore
(anche se non si tratterebbe di una norma di interpretazione c.d. autentica
e varrebbe perciò in ogni caso soltanto per il futuro e in tal senso
qualche complicazione potrebbe sopravvivere) sgombrerebbe i concorsi
straordinari da una vicenda – titolarità alla società o contitolarità dei
singoli coassociati? – che, ingiustificatamente e per loro immeritatamente,
genera nei concorrenti da oltre tre anni enorme imbarazzo anche nelle
scelte da operare.
Inoltre, sempre soffermandoci sul primo periodo dell’emendamento, i
vincitori in forma associata verrebbero oltretutto liberati almeno da uno
dei pilastri assunti a sostegno della tesi che vorrebbe impedire a una
stessa compagine, ovvero a un farmacista che partecipi a due diverse
compagini, di conseguire e vedersi assegnare due sedi in altrettanti
diversi concorsi straordinari.
Personalmente, non avvertiamo per la verità esigenze massimamente pressanti
di un intervento normativo in tale direzione, perché siamo tuttora certi
della totale inconsistenza della costruzione ministeriale/emiliana, la
quale d’altra parte non ha fortunatamente goduto di alcun credito nelle
altre regioni che hanno finora concluso la triplice fase-chiave interpelli-
assegnazioni-accettazioni (ci riferiamo a Liguria, Piemonte e Toscana) e
però non sembra goderne neppure in quelle che la stanno ora concludendo.
Tuttavia un dictum legislativo indubbiamente aiuterebbe, se non altro
perché potrebbe anticipare – rispetto a quelli dell’intervento del giudice
amministrativo (il Tar Emilia sta per occuparsene, ma poi dovrà toccare
anche al Consiglio di Stato) – i tempi di una giusta conclusione di questa
non meravigliosa storia di burocrazia amministrativa.
Ma purtroppo, e certo inopinatamente, la società di “diritto speciale”, che
– in contrapposizione a quella di “diritto comune” che ai sensi dell’art. 7
della l. 362/91 può/deve assumere la titolarità di una farmacia acquisita
da più farmacisti per una qualsiasi strada diversa da quella del concorso
straordinario – è stata ipotizzata dapprima dal Ministero e ora dalla
Giunta emiliana, uscirebbe bensì dalla porta principale (come abbiamo
appena visto) in virtù del primo periodo dell’emendamento, ma vi
rientrerebbe subito dalla finestra per effetto del secondo.
Anzi, il “rimedio” che in principio l’emendamento vorrebbe pur
meritoriamente apprestare alle sorti delle varie compagini assegnatarie
– trascinate senza alcun fondamento nell’incertezza giuridica – finisce per
risultare “algebricamente” peggiore del male da curare.
Forse, aggiungendo alla perentoria annunciazione del primo periodo le
prescrizioni che leggiamo nel secondo, si intendeva offrire quasi in
sacrificio o in corrispettivo un impedimento per i covincitori –
espressamente sancito dalla legge – a conseguire una seconda farmacia in un
altro concorso; ma, a parte la scarsa o nulla condivisibilità anche di un
obiettivo pur circoscritto come questo, è sicuro che il dettato del secondo
periodo va migliaia di miglia al di là di tale (supposta) finalità.
È di assoluta evidenza infatti che sancire che “la società così costituita
può essere titolare di una sola farmacia” e che “ciascun farmacista
vincitore in forma associata può partecipare ad una sola società” vorrebbe
dire configurare per gli sciagurati farmacisti coassegnatari una società
non una ma due volte di “diritto speciale”, perché non soltanto non le
sarebbe (per dieci anni) consentito, a differenza delle società di “diritto
comune”, assumere la titolarità di un qualunque altro esercizio, ma i suoi
“soci” sarebbero i soli farmacisti italiani cui sia interdetta la
partecipazione a più di una società, dato che – dai tempi del dl. Bersani –
ogni farmacista è facoltizzato ad assumere partecipazioni in un numero
infinito di società ovunque esse siano ubicate.
Vorrebbe cioè dire, parlando per metafore ma con indiscutibile chiarezza,
chiudere (per dieci anni) a tripla mandata tutti costoro in un recinto
straordinariamente angusto, da apparire una sorta di “ghetto” o di riserva
indiana.
E poi, cui prodest uno scenario del genere?
Certamente pregiudicherebbe qualsiasi diversa iniziativa imprenditoriale e
anche professionale dei covincitori, sia precedente all’assegnazione in
forma associata (si pensi al singolo componente partecipe ad un’altra
società, che dovrebbe infatti cedere previamente la quota da lui posseduta)
che evidentemente successiva.
Ma tali gravi pregiudizi, è chiaro, non potrebbero minimamente giovare né
agli altri titolari di farmacia, né agli altri concorrenti (meglio o peggio
graduati), né ai “liberi farmacisti” e ancor meno al sistema farmacia, al
quale verrebbe anzi inferto un vulnus insopportabile e anche pericoloso
per gli equilibri dello stesso assetto normativo del settore che, come
noto, è da tempo interessato da interminabili lavori in corso di spinta pro-
concorrenziale, al cui interno per di più il disposto del secondo periodo
dell’emendamento si porrebbe come un’improvvisa quanto sterile
controspinta.
Sarebbe poi necessario soffermarsi anche sulla molto dubbia legittimità
costituzionale sotto molteplici aspetti – fino a renderle viziate per
eccesso di potere legislativo – di tali prescrizioni per l’irragionevole e
non giustificata disuguaglianza che ne discenderebbe tra società di
farmacisti di “vecchio” tipo e quelle di “nuovo” tipo; ma non è questa
evidentemente la sede per approfondimenti del genere.
E il nostro giudizio, s’intende, non cambierebbe di una virgola neppure se
fosse approvato – unitamente a questo – anche un altro dei tanti
emendamenti presentati al ddl. Concorrenza che mirerebbe a ridurre in un
sol colpo da 10 a 3 anni il periodo di confino.
Prescindendo infatti dal clamore che potrebbe derivare da un intervento
così drastico (e non sembra necessario spiegarne il perché), resterebbe
tutta l’irrazionalità di un microsistema tanto disallineato rispetto
all’ordinamento settoriale in vigore e così brutalmente punitivo (senza che
ne abbia a guadagnare nessun interesse pubblico o privato) per gli
assegnatari in forma associata.
In definitiva, ci pare però che almeno queste siano notazioni sulle quali
tutti siamo d’accordo e che quindi anche i due proponenti, farmacisti
illuminati, possano senz’altro condividere tentando perciò di circoscrivere
possibilmente l’emendamento al suo primo periodo, anche perché dalle
interrogazioni da loro presentate al Ministro su questo problema della
titolarità sociale e su quello riguardante da vicino i rurali è improbabile
scaturiscano soluzioni definitive, che realisticamente possono infatti
provenire in questi casi soltanto dal legislatore o dal giudice
amministrativo.
(gustavo bacigalupo)
Ancora un punto sui concorsi straordinari
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