Sul sito dell’Agenzia delle Entrate le FAQ per la trasmissione delle spese
sanitarie per la “precompilata”: il termine scade il 9 febbraio p.v.
Sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate le prime FAQ
ufficiali per l’invio della documentazione relativa a prestazioni mediche
al Sistema Tessera Sanitaria, il cui termine è stato prorogato al 9
febbraio prossimo.
Riteniamo di fare cosa utile allegando il testo integrale, del resto
reperibile sul sito dell’Agenzia.
Tra i chiarimenti più importanti segnaliamo l’assenza di obbligo di
comunicazione per fisioterapisti, logopedisti, e assimilati non iscritti
all’Ordine dei medici, e in generale per tutti i poliambulatori privi
dell’accreditamento per l’erogazione dei servizi sanitari, nonché per i
medici non titolari di partita Iva che svolgono prestazioni occasionali.
Nessuna comunicazione, inoltre, deve essere trasmessa per le spese relative
alle prestazioni per le quali non è stato possibile acquisire il codice
fiscale del contribuente.
Per gli studi medici associati, poi, è stato chiarito che dovrà essere il
rappresentante legale (anche tramite intermediario delegato) a inviare i
dati indicando la partita Iva dello studio. Ma se lo studio medico esercita
l’attività nell’ambito di una società (Srl, Snc o Sas) e quest’ultima
emette fattura nei confronti degli assistiti, le spese sanitarie erogate
nel 2015 dovranno essere inviate dalla società, ma solo se questa è
accreditata per l’erogazione dei servizi sanitari.
Infine, viene precisato – anche se questo era scontato – che a trasmissione
dei dati riguardanti le spese sanitarie segue il criterio di cassa e quindi
le fatture emesse nel 2015 per le quali il pagamento sia stato effettuato
nel 2016 non dovranno essere incluse nell’attuale comunicazione.
(Studio Associato)
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