Imu e Tasi tra proprietario e affittuario – QUESITO
Quali sono le tasse (Imu e Tasi) che si possono dividere tra il
proprietario e l’affittuario e in quale percentuale?

La Legge di Stabilità 2016 ha apportato rilevanti novità all’intero sistema
Imu-Tasi prevedendo l’esenzione dalla Tasi per tutti gli immobili adibiti
ad abitazione principale (esclusi quelli di lusso classificati nella
categoria A/1, A/8 e A/9) sia per il possessore (proprietario o altro
titolare di diritto reale) che per il detentore (locatario o comodatario).
I possessori degli immobili locati o dati in comodato – per i quali i
soggetti detentori che li utilizzino come abitazione principale non
pagheranno più nulla, come appena detto – continueranno però a pagare il
tributo, dato che per loro tali immobili non sono destinati evidentemente
ad abitazione principale, e lo faranno nella misura stabilita dal comune
nel regolamento approvato per l’anno 2015.
In caso, tuttavia, di mancata approvazione della delibera comunale entro il
10 settembre 2014 o di mancata determinazione della predetta percentuale
nel regolamento relativo al 2015, l’ammontare dovuto dai possessori è
fissato in misura pari al 90% dell’importo complessivo del tributo.
Ove invece si tratti di immobili diversi dalla “prima casa” concessi in
locazione o in comodato, il proprietario e il detentore continueranno a
versare la relativa imposta ciascuno per la propria quota stabilita dal
regolamento comunale (ad esempio per Roma il proprietario versa l’80% e il
residuo 20% lo versa il detentore), esclusa ogni responsabilità solidale
del proprietario in caso di mancato versamento da parte del detentore e/o
viceversa, naturalmente.
Quanto all’IMU, l’imposta è dovuta soltanto dal proprietario, ferme
tuttavia le esenzioni: a) per l’abitazione principale (che è sempre quella
di residenza e dimora dello stesso possessore e del suo nucleo familiare)
che non sia di categoria catastale A1, A8 e A9; b) per la casa assegnata al
coniuge dopo la separazione legale; c) per gli immobili delle cooperative
edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari nei quali la legge di stabilità 2016
include quelli assegnati a studenti universitari soci assegnatari anche se
non residenti; d) per gli alloggi sociali; e) per le unità non locate di
dipendenti delle forze armate; f) per i terreni posseduti e condotti da
coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali; g) per i
terreni ubicati nelle isole minori; h) per i terreni a immutabile
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva, indivisibile e
inusucapibile.
(stefano lucidi)

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