Ravvedimento operoso anche per il “superbollo”
Entro lo scorso 1° febbraio i possessori, a vario titolo, di autovetture e
autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza
superiore a 185Kw e con bollo in scadenza a dicembre 2015, avrebbero dovuto
versare il c.d. “superbollo”.
Ricordiamo che la tassa “pesa” 20 euro per ogni kW oltre la soglia di 185
kW di potenza del veicolo, con una riduzione graduale in base alla data di
costruzione del veicolo, fino al suo azzeramento, una volta decorsi 20 anni
dalla data di costruzione del veicolo.
E’ possibile, tuttavia, rimediare anche a questa svista e regolarizzare
l’omesso versamento – che diversamente “costerebbe”, come prescrive l’art.
23, comma 21, del D.L. 98/2011, una sanzione del 30% – mediante l’istituto
del ravvedimento operoso, estensibile infatti anche al superbollo. Questo
balzello, del resto, è definito dalla stessa norma che lo ha introdotto
come “addizionale erariale della tassa automobilistica” e per quest’ultima
tassa recentemente l’Agenzia delle Entrate (Cir. n. 23/E del 09/06/2015) ha
espressamente confermato l’applicabilità del ravvedimento e per di più
anche nella nuova misura ridotta del nono – c.d. “ravvedimento intermedio”
– per i ritardi di versamento non superiori a 90 giorni, in vigore dal 1°
gennaio 2015 (art. 13, comma 1, lettera a-bis) del D.Lgs. 472/97.
Ecco quindi un “canovaccio” con importi e scadenze (calcolate dal 1°
febbraio u.s. cioè dalla data-termine del versamento) per rimediare al
mancato tempestivo pagamento, con l’avvertenza finale che, secondo il
principio generale in materia, la constatazione della violazione preclude
l’accesso allo sconto comportando il pagamento della sanzione piena (30%).

|TIPO RAVVEDIMENTO |TERMINE |SANZIONE |
|Ravvedimento |Entro 14 giorni |0,1% per ogni giorno di ritardo |
|brevissimo | |fino al 14° (per un massimo di |
| | |1,40%) |
|Ravvedimento breve |Entro 30 giorni |1,5% |
|Ravvedimento |Entro 90 giorni |1,67% |
|intermedio | | |
|Ravvedimento lungo |Entro un anno |3,75% |

(Studio Associato)

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