“Domande/Risposte flash” sul super ammortamento 40%
La legge di stabilità 2016 (comma 91-94), come ricordato più volte, ha
introdotto l’agevolazione fiscale del super ammortamento, che appare
comunque di facile applicabilità, non presentando tecnicismi
particolarmente complessi nella sua fruizione.
In attesa degli opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate,
e anche sulla scorta delle precisazioni da questa fornite in ordine a
precedenti agevolazioni sugli investimenti (come, ad esempio, le varie
“Tremonti”), facciamo il punto con qualche domanda/risposta flash sugli
aspetti generali del nuovo bonus.
➢ A chi interessa l’agevolazione?
Sia alle imprese, farmacie incluse, che ai professionisti.
➢ Quali beni riguarda?
Per la farmacia praticamente tutti i beni strumentali materiali (tranne gli
immobili) per l’esercizio dell’attività – compresi motoveicoli e
autoveicoli – acquistati in proprietà o in leasing nel periodo 15 ottobre –
31 dicembre 2016: fa fede ai fini dell’inclusione dell’acquisto nel periodo
agevolabile la data di consegna o di spedizione o, se successiva, quella in
cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di
altro diritto reale; a nulla vale, invece, la data di trasmissione
dell’ordine o quella di emissione della fattura, o del pagamento di
eventuali acconti.
➢ Come funziona?
Il costo fiscale del bene (ai soli fini dell’agevolazione) è incrementato
del 40% e su tale costo vengono calcolate le quote di ammortamento o i
canoni di leasing. Quindi, per fare un esempio, un bene strumentale che
costa 10.000 euro ai fini dell’ammortamento fiscale rileverà per 14.000
euro; posto che venga ammortizzato in 10 anni vi sarà una maggior quota di
ammortamento di 400 per ogni anno del periodo di durata dell’ammortamento;
nel conto economico verrà stanziata la quota ordinaria (1000) e la maggiore
deduzione (400) sarà operata nella dichiarazione dei redditi con
un’apposita variazione in diminuzione sul reddito fiscale.
➢ Quindi il risparmio si sentirà sull’Irpef. E per l’Irap?
La norma richiama testualmente le sole “imposte sui redditi” (Irpef per
persone fisiche e società di persone, e Ires per le società di capitali);
la Relazione tecnica alla legge di stabilità 2016, inoltre, esclude la
validità dell’agevolazione per l’Irap.
➢ Riguarda anche le imprese in contabilità semplificata?
Si. Il regime contabile adottato è ininfluente.
➢ Che caratteristiche devono avere i beni acquistati?
Come già chiarito, devono essere strumentali all’esercizio dell’attività,
devono essere beni materiali (è esclusa pertanto l’agevolazione per
l’acquisto di un brevetto o di una licenza di software) e devono essere
nuovi, cioè acquistati direttamente dal produttore o dal commerciante o
anche da altri soggetti, purché mai utilizzati.
➢ Per i beni in leasing, se il riscatto avviene dopo il 31/12/2016
l’agevolazione non è applicabile sul valore di riscatto?
A rigore no, perché il riscatto – e cioè l’acquisto della proprietà – è
avvenuto oltre il tempo massimo ma è pur vero che il contratto di leasing è
stato stipulato nel periodo agevolabile… E’ uno dei punti controversi su
cui si attendono chiarimenti.
➢ Che succede in caso di cessione dei beni che hanno usufruito
dell’agevolazione?
Contrariamente ad altre agevolazioni del passato per le quali, al fine di
scoraggiare condotte elusive, sono state disposte precise cause di
decadenza – quali la cessione del bene entro un determinato periodo di
osservazione o il trasferimento dei beni in strutture situate all’estero –
per il super ammortamento non è previsto nulla di tutto questo; circostanza
che, se confermata, renderà ancora più appetibile l’agevolazione.
(franco lucidi)