Stop all’accertamento basato su informazioni desunte dal web
E’ sempre necessario allegare all’atto di accertamento la fonte dei fatti e
delle circostanze a fondamento della verifica e della conseguente ripresa
fiscale.
Il principio è contenuto nell’art. 7 dello Statuto del contribuente (l.
212/2000) ed è stato ribadito recentemente dalla Corte di Cassazione (sent.
n. 25249/15).
In particolare, l’Ufficio aveva fondato il suo accertamento su indagini di
mercato elaborate con l’ausilio di alcuni siti internet specializzati,
richiamandone gli esiti nella motivazione dell’avviso, ritenendo con ciò di
avere assolto il proprio onere di allegazione e di aver posto il
contribuente raggiunto dal controllo nelle condizioni di poter conoscere
l’iter logico-giuridico seguito per la formazione della pretesa.
La Cassazione non è stata d’accordo: il Fisco non può limitarsi alla
generica enunciazione delle fonti di accertamento, ma deve allegare queste
fonti nel contesto della motivazione.
E a questo (saldo) principio – si potrebbe concludere – non fa eccezione
neppure il materiale reperibile sul web, per quanto accessibile possa
essere.
(paolo liguori)