Omessi o insufficienti versamenti di imposte: dal 2016 nuove regole per il
ravvedimento

La legge di stabilità 2016 ha anticipato al 1° gennaio p.v., come sappiamo,
l’entrata in vigore della revisione delle sanzioni tributarie
amministrative operata dal D.Lgs. 158/2015.
Per gli omessi o insufficienti versamenti la novità più importante consiste
nel dimezzamento della sanzione-base (dal 30% al 15%) per ritardi fino a 90
giorni.
La novità si coniuga sia con la confermata previsione di una sanzione
“progressiva giornaliera” del 2% fino al quattordicesimo giorno di ritardo
(che scende, quindi, all’1%) e naturalmente anche con la riforma del
ravvedimento operoso introdotta dalla legge di stabilità dello scorso anno,
e operante dal 1° gennaio 2015.
Nello specchietto che segue rendiamo una rapida sintesi delle nuove misure
per il ravvedimento di omessi e insufficienti versamenti a partire dal 1°
gennaio di quest’anno.
Oltre alla sanzione in misura ridotta sono evidentemente dovute le imposte
omesse o mancanti e gli interessi calcolati al tasso legale (0,2% dal
2016).
| TIPO RAVVEDIMENTO |TERMINE |SANZIONE |
|Ravvedimento |Entro 14 giorni dalla |0,1% per ogni giorno|
|brevissimo |violazione |di ritardo fino al |
| | |14° (per un massimo |
| | |di 1,40%) |
|Ravvedimento breve |Entro 30 giorni dalla |1,5% |
| |violazione | |
|Ravvedimento |Entro 90 giorni dalla |1,67% |
|intermedio |violazione | |
|Ravvedimento lungo |Entro il termine per la |3,75% |
| |presentazione della | |
| |dichiarazione relativa all’anno| |
| |nel corso del quale è stata | |
| |commessa la violazione ovvero, | |
| |se non prevista la | |
| |dichiarazione periodica, entro | |
| |un anno dall’omissione o | |
| |dall’errore. | |
|Ravvedimento |Entro il termine per la |4,29% |
|ultrannuale |presentazione della | |
|(Solo per i tributi|dichiarazione relativa all’anno| |
|amministrati |successivo a quello nel corso | |
|dall’Agenzia delle |del quale è stata commessa la | |
|Entrate) |violazione ovvero, se non | |
| |prevista la dichiarazione | |
| |periodica, entro due anni | |
| |dall’omissione o dall’errore. | |
|Ravvedimento |Oltre il termine per la |5% |
|lunghissimo |presentazione della | |
|(Solo per i tributi|dichiarazione relativa all’anno| |
|amministrati |successivo a quello nel corso | |
|dall’Agenzia delle |del quale è stata commessa la | |
|Entrate) |violazione ovvero, se non è | |
| |prevista dichiarazione | |
| |periodica, oltre due anni | |
| |dall’omissione o dall’errore. | |

Inoltre, per effetto del principio del favor rei si potrà beneficiare delle
novità anche per le violazioni commesse nel 2015 ma ravvedute appunto dal
1° gennaio, con la conseguenza pratica che aver atteso l’inizio di
quest’anno si rivelerà in alcuni casi più vantaggioso: ad esempio, la
regolarizzazione del mancato versamento dell’acconto Irpef di novembre
entro il 30 dicembre 2015 sarebbe costata, in termini di sanzioni, il 3%
(1/10 del 30%), elevata però soltanto al 3,33% (1/9 del 30%) se effettuata
il giorno 31 dicembre (perché sarebbe stata operata oltre il 30° giorno),
mentre dal 1°gennaio 2016 – e fino al 28 febbraio 2016 – la sanzione
scende (!) all’1,67%.
Un bel risparmio, quindi, aver atteso il nuovo anno…
(stefano
civitareale)

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