IMU e TASI: non basta la rinuncia all’eredità a “salvare” il coniuge
superstite – QUESITO
Essendo mancato nostro padre lo scorso ottobre, mamma ha rinunciato
all’eredità a nostro favore.
Ora, per l’appartamento che costituiva la casa coniugale (accatastato A/1)
il saldo 2015 per l’IMU e la TASI è stato versato da noi figli pro-quota,
esclusa nostra madre proprio perchè non ha accettato l’eredità.
E’ stato un comportamento fiscalmente corretto?
Ai sensi dell’art. 540 comma 2 c.c., al coniuge superstite è riservato il
diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare.
Questo fa sì che al pagamento dei tributi in questione resti obbligato
soltanto quest’ultimo e non anche gli (eventuali) altri eredi.
Essendo il diritto di abitazione un’attribuzione che discende direttamente
dal codice civile (il coniuge superstite si configura, infatti, come un
legatario ex lege), neppure la rinuncia all’eredità può infatti, in tal
senso, cambiare le cose a meno che non intervenga una espressa rinuncia al
diritto stesso, rinuncia che in ogni caso dovrebbe essere formalizzata per
atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Pertanto, fino ad allora, temiamo proprio che debba essere vostra madre il
solo soggetto obbligato al pagamento dei tributi locali che insistono
infatti sull’immobile-residenza familiare e, se così non è stato già con il
pagamento del saldo 2015, bisognerà mettere mano a ravvedimenti e/o
correzioni per rimediare all’errore.
(valerio salimbeni)