La maggiorazione per i rurali, la contitolarità, la graduatoria delle
Marche e l’invocato intervento del legislatore – QUESITO
Lei ha scritto che i rurali non possono più impugnare parecchie graduatorie
ormai pubblicate da tempo, e tra queste c’è anche quella delle Marche.
Due colleghi rurali, però, mi hanno riferito con una certa sicurezza che la
Regione Marche sarà costretta a rifare interamente la graduatoria a seguito
di una sentenza del Tar: se è così, i rurali potrebbero far valere le loro
ragioni come riconosciuto dal Consiglio di Stato?
Oppure, come abbiamo letto oggi in una pubblicazione, una legge potrebbe
risolvere prima e meglio questo nostro problema?
Come si vede dal titolo, di tutto un po’.
La Sua email pone infatti questioni diverse ma riconducibili alla stessa
maxi-vicenda concorsuale che imperversa da oltre tre anni e possono quindi
essere trattate insieme, anche se brevemente.
▪ La graduatoria marchigiana
Le cose non stanno proprio come Le hanno riferito ma potrebbero non
discostarvisi più di tanto.
Il Tar Marche, infatti, in un ricorso proposto da tre concorrenti (forse in
associazione tra loro) contro la graduatoria ha disposto, con ord. n. 900
dell’11/12/2015, l’integrazione del contraddittorio “nei confronti dei
candidati che precedono in graduatoria” [perciò, curiosamente, non nei
confronti di tutti i candidati utilmente graduati, come invece avevano
scelto di operare i Tar di Liguria, Toscana e Lazio], consentendo tuttavia
la notifica per pubblici proclami sulla piattaforma informatica.
E questo perché, secondo i giudici marchigiani, “il ricorso potrebbe
risultare fondato quanto meno nella parte in cui si contesta
l’interpretazione del criterio di cui all’art. 6 comma 1 lett. c) del DPCM
n. 298/1994, poiché la dizione “specializzazioni universitarie… relative
alla facoltà di farmacia” non sembra doversi rigorosamente intendere solo
come “rilasciate” da detta facoltà, ma, in senso ampliativo, comunque
attinenti ai relativi settori scientifici come le materie oggetto della
prova attitudinale in cui compare farmacologia, anche se rilasciate da
altre facoltà attinenti (come Medicina e Chirurgia)”.
Il ragionamento sotteso a questa ordinanza è il solito: l’accoglimento nel
merito del ricorso – che, come abbiamo appena riferito, “potrebbe risultare
fondato” – comporterebbe la revisione di tutte le partecipazioni per le
quali il criterio di cui all’art. 6 cit. si rivelasse non correttamente
applicato secondo quanto appena osservato, con l’obbligo conseguente di
procedere alla stesura e approvazione di una graduatoria del tutto nuova
rispetto a quella oggetto dell’impugnativa.
Anche se personalmente non condividiamo appieno le notazioni del Tar sulle
specializzazioni universitarie, c’è il sospetto – sicuramente non campato
in aria, leggendo l’ordinanza – che il ricorso possa essere accolto (la
discussione sembra sia stata fissata a breve) con le conseguenze già dette.
In tale evenienza, pertanto, tutti i “rurali” che ne ravvisassero nel
concreto l’interesse potrebbero intervenire nell’eventuale fase di
rifacimento della graduatoria invocando l’applicazione del dictum del
Consiglio di Stato, con quel che ne potrebbe derivare: l’impugnativa, cioè,
della nuova graduatoria da parte dei “rurali”, se inascoltati, ovvero degli
altri concorrenti nel caso opposto.
Tutti i partecipanti al concorso marchigiano, insomma, si ritroverebbero in
astratto più o meno nella stessa situazione in cui versano oggi, in
particolare, i partecipanti – “rurali” e “non rurali” – al concorso
abruzzese e a quello sardo, oltre a quelli che stanno partecipando ai
concorsi ancora in via di espletamento.
Naturalmente, però, sia per l’impugnativa ora pendente al Tar Marche, che
per i ricorsi eventualmente proposti contro l’ipotetica nuova graduatoria,
i conti andranno fatti comunque dinanzi al Consiglio di Stato.
Ma qui si innesta l’altro aspetto sollevato nel quesito.
▪ Sulla maggiorazione ai “rurali” (e sulla contitolarità o titolarità
pro quota di matrice ministeriale ed emiliana) può intervenire
direttamente il legislatore?
È quel che invoca su Farmacista33 (cui il quesito probabilmente si
riferisce) il Prof. Maurizio Cini, un farmacista attento osservatore anche
delle “cose” concorsuali e, ci pare, amante degli aspetti giuridici, anche
i più delicati, del diritto delle farmacie.
Cini considera la fase di conversione del dl. Milleproroghe come
l’“occasione a portata di mano” per indurre il legislatore [che da noi è da
tempo l’Esecutivo] a intervenire con disposizioni interpretative – si
tratterebbe perciò di “interpretazioni autentiche”, che come tali operano
in pratica ex tunc – dirette a rimuovere questi due grossi macigni.
Crediamo poco o nulla, per la verità, nel “Milleproroghe” (la Corte
Costituzionale infatti non ne vuole da tempo più sapere di provvedimenti
minestroni che contemplino tutto e il suo contrario), e pensiamo piuttosto
al ddl. Concorrenza, che sarebbe forse la sede ideale, anche se i tempi
della sua approvazione si stanno allungando notevolmente rischiando così di
risolvere molto tardi anche questi problemi, se mai potranno essere
risolti.
Ma condividiamo l’idea di fondo dell’“interpretazione autentica”, che però
è una strada, pur evidentemente impervia, che si può tentare
ragionevolmente di battere soltanto per l’assurda vicenda della
contitolarità, anche perché l’esito che noi tutti auspichiamo è lo stesso
che ha indicato anche il Consiglio di Stato (che almeno qui non è dunque
incorso in alcun infortunio) affermando in termini non equivoci, anche
recentemente, che la titolarità di una farmacia – ove conseguita da più
farmacisti congiuntamente – pertiene alla società come tale tra loro
costituita.
Questo rimedio pensiamo invece sia nella sostanza impraticabile per la
“questione rurali”, dato che la sua risoluzione – in una direzione o in
quella contraria – non può essere certo “a costo zero” come l’altra, ma è
destinata a mietere vittime in uno schieramento o in quello opposto, e
quindi come possiamo seriamente confidare che ci sia qualcuno
nell’Esecutivo o dintorni in grado, come persona o come istituzione, di
assumersi l’onere e la responsabilità anche politica di scegliere da che
parte stare?
* * *
Ma la vicenda-rurali e la vicenda contitolarità – come abbiamo sottolineato
nella Sediva news dell’11/01/2016: “Le imbarazzanti oscurità sulla
maggiorazione ai rurali a seguito della sentenza del CdS” – potrebbero
essere risolte, e qui non condividiamo perciò il pessimismo di Cini, prima
di quel che si possa pensare, e magari prima ancora dell’eventuale
intervento legislativo, perché il Consiglio di Stato, pur se soltanto nella
fase cautelare, potrebbe essere chiamato a sciogliere questi nodi anche
molto presto.
(gustavo bacigalupo)
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