L’orario massimo lavorativo nel caso di duplicità di rapporti di lavoro –
QUESITO
Vorrei qualche chiarimento sull’orario massimo di lavoro e su quello medio
settimanale che non mi è ben chiaro.
Ma in ogni caso, se avessi un contratto a tempo determinato a chiamata con
due datori di lavoro e a fini fiscali fossi a posto con le detrazioni e con
i vari pagamenti, e se inoltre ci fosse accordo tra le parti sotto ogni
aspetto, che problemi potrebbero sorgere nel caso in cui si sforasse il
tetto delle 40 ore settimanali?

La funzione primaria di un orario massimo di lavoro settimanale è
naturalmente quella della tutela della salute del lavoratore.
È bensì la contrattazione collettiva a dover determinare e disciplinare
l’orario di lavoro settimanale, che tuttavia non può comunque superare le
48 ore, comprensive di quelle di lavoro straordinario.
Per il calcolo delle ore settimanali lavorate non si deve tener conto di
quelle svolte nella singola settimana, perché bisogna aver riguardo al
numero di ore lavorate mediamente nell’arco di 4 mesi.
Per il calcolo dell’”orario medio” – appunto all’interno dei 4 mesi – è
quindi possibile che all’interno di una settimana lavorativa siano prestate
più di 40 ore e in quella successiva meno di 40 ore, ed è appunto la
“media” delle ore effettivamente svolte nei 4 mesi a dover coincidere con
il numero 40.
Questi limiti, si badi bene, si devono applicare anche ai lavoratori
titolari di più rapporti di lavoro.
A tale proposito, tuttavia, il Min. Lavoro pone a carico del lavoratore
l’onere di comunicare all’azienda l’orario in cui può prestare l’attività
lavorativa, sempre nel rispetto dei limiti sopraindicati.
Attualmente non sono previste sanzioni per chi ha più rapporti di lavoro,
ma qualche problema, e non solo di carattere pratico, potrebbe sorgere
evidentemente nel caso in cui un lavoratore “plurioccupato” incappasse in
un infortunio ritenuto magari (dal giudice) riconducibile proprio
all’eccessiva attività lavorativa prestata.

(luisa santilli)

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