NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

➢ L’illogica e/o irrazionale collocazione e configurazione di una sede di
nuova istituzione
Tar Lombardia – sent. 15/10/2015, n. 2184
Il Tar accoglie il ricorso del titolare di una sede incisa dalla
collocazione di una nuova farmacia nella stessa zona, per esserne derivata
una distribuzione manifestamente squilibrata della popolazione residente
nelle singole sedi.
Tre delle sei sedi complessive, infatti, registravano – all’esito del
provvedimento di revisione straordinaria – poco più o poco meno di 2000
abitanti, a differenza delle altre tre che invece annoveravano oltre 6000,
5000 e 3500 abitanti.
Questi semplici dati demografici sono sufficienti per il Tar a far
“apparire la scelta dell’amministrazione, in difetto di alcuna motivazione,
manifestamente irragionevole”.
In realtà, scorrendo il testo della sentenza (e quanto adduce, sia pur
tardivamente, la difesa comunale), si ha l’impressione che una
distribuzione numericamente così diseguale degli abitanti residenti
(all’interno delle sei sedi) avesse un qualche fondamento, anche perché la
valutazione dell’elemento demografico non può essere circoscritta – quando
si delineano i confini e la porzione territoriale di una sede, neo
istituita o di vecchia istituzione – ai soli abitanti residenti, il cui
numero può infatti voler dir tanto ma anche molto poco (basti pensare ai
dieci o venti residenti nella sede di Piazza di Spagna o di Piazza del
Duomo…).
Senonché, qui il comune – come rilevato dall’accorta difesa del ricorrente
– non si é dato carico di spiegare in termini soddisfacenti le ragioni di
questa enorme diversità di popolazione residente nelle varie sedi,
limitandosi invece, secondo il Tar, a mere enunciazioni di stile
(“Considerato che tale individuazione [della sede neoistituita] è volta ad
assicurare l’equa distribuzione del servizio sul territorio, ecc.”), non
consentendo quindi di comprendere quale sia stato l’iter logico seguito
nella collocazione della sede neo istituita in una zona demograficamente
contenuta, e già servita da altre farmacie, invece che in una delle zone
del territorio a più alta densità abitativa residenziale.
Francamente non capita di frequente – purtroppo, aggiungiamo noi – leggere
decisioni che scandagliano così rigorosamente e puntualmente l’esercizio da
parte dell’amministrazione di un potere ampiamente discrezionale, anche se
per la verità in questo caso i giudici milanesi sono andati addirittura a
pescare un precedente europeo (Corte di giustizia 13/02/2014) che detto tra
noi sembra poco pertinente perché relativo all’intero sistema normativo di
settore di uno stato membro.
Non possiamo naturalmente sapere cosa ne penserà il CdS, posto che la
vicenda sia portata al suo esame, ma per il momento è una decisione che va
accolta sicuramente con favore.
(gustavo bacigalupo)

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