“Riciclaggio” e circolazione del contante: due vicende diverse – QUESITO
Mi è stato sconsigliato in generale di versare e prelevare in banca più di
mille euro: ma perché mai se l’operazione avviene pur sempre per il tramite
di un intermediario autorizzato? Aggiungo che i versamenti effettuati
riguardano gli incassi giornalieri della farmacia.
Cogliamo l’occasione per rimarcare una differenza importante, non sempre
chiarissima a tutti: quella tra l’obbligo di segnalazione di operazioni
“sospette” imposto agli intermediari finanziari dalla normativa
antiriciclaggio e le disposizioni in materia di circolazione del contante.
La banca, infatti, è tra i soggetti chiamati ad effettuare una segnalazione
qualora abbia motivo di “sospettare” che siano in corso, siano state
compiute o tentate, operazioni di riciclaggio o finanziamento al
terrorismo.
Per questo motivo l’istituto non dovrebbe ragionevolmente sollevare alcun
“sospetto” nel caso in cui una farmacia – al pari di qualsiasi attività di
commercio al dettaglio – versi periodicamente del contante in banca anche
di importo consistente, trattandosi verosimilmente del totale o parziale
incasso giornaliero dei corrispettivi.
Ma se un soggetto che non svolga alcuna attività del genere effettuasse
versamenti e/o prelevamenti continui e periodici – si badi bene anche di
importo inferiore al limite di utilizzo del contante – la banca sarebbe
obbligata a valutare l’ipotesi della segnalazione.
Come si vede, quindi, le disposizioni antiriciclaggio sono ben altra cosa
rispetto alle norme in materia di utilizzo del contante, per le quali il
richiamato limite costituisce la soglia ineludibile per le transazioni
regolate in moneta “viva” a prescindere da ogni valutazione sulla
legittimità e/o pulizia dell’operazione.
(stefano
civitareale)