Le dimissioni del farmacista dipendente in vista della costituzione della
società con i co-vincitori – QUESITO
Siamo assegnatari di una sede avendola accettata qualche giorno fa e
dobbiamo quindi costituire la società tra noi, ma in questo momento io sono
ancora un collaboratore dipendente di farmacia privata.
Ho letto recentemente che per dare il preavviso al titolare, di trenta
giorni invece che novanta, posso attendere anche fino all’ultimo momento e
del resto vorrei fare in modo di percepire uno stipendio il più a lungo
possibile.
Come mi devo comportare?
Stando alla lettera dell’art. 8 della l. 362/91, come abbiamo osservato
altre volte, tutti i profili di incompatibilità ivi previsti per
l’assunzione della quota sociale di una società di farmacisti dovrebbero
essere rimossi già al momento della costituzione della società, che diventa
praticamente necessario formare in un tempo ravvicinato rispetto
all’assegnazione “definitiva” della sede, perché il rogito di costituzione
è uno dei documenti che deve fatalmente essere prodotto unitamente
all’istanza del rilascio a nome e favore della società del provvedimento di
autorizzazione all’esercizio della farmacia.
Le virgolette apposte a “definitiva” si spiegano in sostanza con la povertà
del vocabolario utilizzato (sia dall’art. 11 del d.l. Crescitalia che da
tutti i bandi di concorso straordinario) per lo sviluppo e il
perfezionamento di questa fase post graduatoria – che virtualmente dovrebbe
essere anche l’ultima di competenza della regione – dato che le
assegnazioni trasmesse via PEC all’esito dello scrutinio regionale delle
varie risposte, o mancate risposte, agli interpelli sono evidentemente, per
così dire, provvisorie, e d’altra parte, come stiamo vedendo, sembrano
imprevedibilmente numerosi i casi in cui le assegnazioni, non essendo
seguite dall’accettazione dell’assegnatario, finiscono per non acquisire
l’ineludibile carattere della definitività.
Tornando all’art. 8, parrebbe invero sancire il principio secondo cui è la
partecipazione alla società in quanto tale ad essere incompatibile, ad
esempio, con “qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato”, che è
appunto l’ipotesi che La riguarda.
Ma coniugando tra loro sul piano sistematico gli artt. 7 e 8 della l.
362/91, potrebbe invece dedursi che l’incompatibilità – qualsiasi ipotesi
di incompatibilità – possa forse aver rilievo e quindi entrare in funzione
soltanto al momento in cui la società diventi titolare di farmacia, tenuto
conto che l’art. 8 richiama le società di cui al precedente art. 7, che a
sua volta si rivolge a società di persone titolari di farmacia.
Questa, perciò, dovrebbe insomma essere una questione in realtà ancora
aperta, quanto però in ogni caso molto delicata perché inerente agli
aspetti strutturali delle società di farmacisti, e che tuttavia la Regione
e/o il Comune e/o l’ASL potrebbero anche risolvere in termini di puro
formalismo, negando pertanto anche il rilascio della titolarità laddove si
ritenga illegittimamente formata la società proprio per l’incompatibilità
di uno o più componenti la compagine sociale al momento della costituzione.
Nel concreto sarebbe dunque probabilmente preferibile acquisire anche in
via breve il parere delle varie amministrazioni (soprattutto di Asl e
Comune) prima di avventurarsi in un groviglio di vicende che, diversamente,
si rivelerebbero forse eccessivamente gravose, sia per gli oneri connessi
ad un eventuale ricorso al TAR, ma anche per la responsabilità che Lei –
per restare al Suo caso – rischia di assumere nei confronti dei co-
vincitori nell’eventualità di pregiudizi irreparabili loro derivanti da una
scelta rivelatasi sbagliata.
Dinanzi a un parere negativo, allora, sarebbe naturalmente molto più
pratico che Lei accelerasse la cessazione del rapporto di lavoro con la
farmacia, pure accollandosi l’evenienza di dover subire una trattenuta per
il mancato preavviso e/o di restare per un certo tempo privo di
retribuzione in caso di eccessivo ritardo nell’attivazione dell’esercizio
conseguito a seguito del concorso.
(gustavo bacigalupo)