UN TITOLARE RURALE, SE VINCE UNA SEDE, DECADE (DI DIRITTO O PER RINUNCIA)
DALLA TITOLARITÀ DELL’ESERCIZIO, MA PUÒ TALORA CONTINUARNE LA GESTIONE IN
VIA PROVVISORIA – QUESITO
Vincitore di concorso in una regione diversa da quella di residenza, dovrò
lasciare la sede rurale di cui sono titolare; gradirei sapere se, in attesa
che la mia sede rurale venga assegnata scorrendo la graduatoria dell’ultimo
concorso, la farmacia può restare aperta.

Probabilmente Lei sta per conseguire in un concorso straordinario una sede
in forma associata, e dunque, dovendo evidentemente partecipare alla
società da costituire con i co-vincitori, dovrà previamente rinunciare alla
titolarità individuale della farmacia rurale.
La rinuncia sarà pertanto da Lei formalizzata all’Amministrazione – Comune
o Asl o Regione – prima (per sottrarsi a eventuali rigorosi formalismi di
quest’ultima) della costituzione della società, essendo notoriamente la
titolarità individuale incompatibile con lo status di socio ai sensi
dell’art. 8 della l. 362/91.
Se invece Le verrà assegnata una farmacia anch’essa in forma individuale,
decadrà di diritto dalla titolarità odierna all’undicesimo giorno dalla
data di accettazione della nuova sede, perché così dispone sostanzialmente
l’art. 112 TU.San.
Tuttavia questa seconda ipotesi potrebbe essere forse configurabile anche
come rinuncia volontaria, e perciò la stessa Autorità competente al
ricevimento della comunicazione di rinuncia e all’adozione del
provvedimento di decadenza potrebbe autorizzare proprio Lei, ai sensi
dell’art. 61 del Regolamento del 1938, a continuare la gestione
dell’esercizio in via provvisoria.
In tal caso, la gestione si protrarrebbe fino alla data di rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia da Lei conseguita
individualmente nel concorso straordinario, ovvero – se precedente (cosa
per la verità del tutto inverosimile per i tempi di espletamento scanditi
nei bandi per gli interpelli successivi al primo) – fino alla data di
rilascio della titolarità della Sua farmacia a favore degli assegnatari
che, all’interno dello stesso concorso straordinario (e non quindi, come
Lei sembra credere, per scorrimento della “graduatoria dell’ultimo
concorso”), l’abbiano inclusa nel loro ordine delle preferenze espresso in
risposta al secondo o al terzo interpello.
Nella prima ipotesi – che, ripetiamo, appare qui la più credibile – questo
non Le sarà invece consentito perché anche la semplice gestione provvisoria
è incompatibile, al pari della titolarità definitiva, con la veste di
socio.
(gustavo bacigalupo)

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