PRESTO PIÙ AGEVOLE IL PAGAMENTO RATEALE DEGLI AVVISI BONARI DEL FISCO
Per agevolare i pagamenti di importo minore (fino a 5.000 euro) relativi ai
c.d. “avvisi bonari” scaturenti dal controllo automatico e formale delle
dichiarazioni ex artt. 36-bis e 36-ter, lo schema di decreto legislativo
approvato dal Governo sulla riforma del sistema sanzionatorio eleverebbe
(il condizionale è d’obbligo finché il testo non approda in G.U.) da sei a
otto il numero di rate trimestrali pagabili in caso di richiesta di
rateazione.
Inoltre, non si dovrebbe perdere l’agevolazione del pagamento dilazionato
per una lieve insufficienza (per una frazione, cioè, non superiore al 3% e
in ogni caso a 10.000 euro) dell’importo versato per ciascuna rata e/o per
tardivo versamento della prima rata non superiore a cinque giorni.
Attualmente il mancato pagamento nei termini della prima rata, o il
pagamento di altra rata non effettuato entro la scadenza di quella
successiva comporta: a) la decadenza dal beneficio della rateazione e b)
l’iscrizione a ruolo delle somme residue con la sanzione in misura piena
(30% in luogo del 10% o del 20% secondo che si tratti di controllo
automatico o formale).
Ricordiamo, infine, che per le rateazioni sugli avvisi bonari non sono
previsti né aggi di riscossione, né interessi di mora (che interverrebbero
infatti solo in caso di iscrizione a ruolo) e non è richiesta alcuna
garanzia. Sono dovuti soltanto gli interessi al tasso annuo del 3,5%
calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di
elaborazione della comunicazione.
(stefano
civitareale)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!