LA QUOTA SOCIALE ACQUISITA DA UN FARMACISTA IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE –
QUESITO
Sono socio di una s.n.c di farmacisti e sono in regime di comunione legale
con mio marito.
Vorrei sapere se anche la quota sociale rientra nella comunione.

Ci pare di capire che la partecipazione sociale sia stata da Lei acquisita
(non prima ma) durante il matrimonio, e non per effetto di donazione o
successione mortis causa perché in tale evenienza, secondo il disposto
dell’art. 179, comma 1, lett. a) e c), del cod.civ., la quota resterebbe
estranea alla comunione anche al momento della sua cessazione, e pertanto
non vi rientrerebbe neppure “de residuo”, come del resto abbiamo osservato
in altre circostanze.
Ma anche nel caso in cui l’acquisizione della quota sia avvenuta, come
stiamo assumendo, durante il matrimonio e quindi in regime di comunione, si
potrebbe ritenere – come si afferma da qualche parte – che operi egualmente
una causa di esclusione, dato che la partecipazione deve essere considerata
tra “i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge…” [art.
179, comma 1, ma lett. d)], tanto più quando, come qui, l’acquisizione
della quota presupponga il possesso di puntuali e ineludibili requisiti
professionali.
Altra ragione per propendere per l’esclusione sarebbe rinvenibile nello
stesso status di socio di una società di persone, dato che – salvo il caso
in cui si tratti di una sas e il coniuge titolare della quota sia un socio
accomandante – l’assunzione di una responsabilità illimitata ne
comporterebbe l’estensione anche all’altro coniuge senza consapevolezza da
parte di quest’ultimo.
Ma la recente giurisprudenza della Suprema Corte sembra orientata
diversamente, cioè per l’attrazione anche di tali “beni” nel regime di
comunione.
In particolare, la Cassazione (sent. 2/2/2009 n. 2.569) ha ricordato che
anche le partecipazioni in società di persone rientrano tra i “beni
mobili”, quindi accentuandone anche per questa via il profilo patrimoniale
rispetto a quelli riconducibili alla titolarità e/o legittimazione
all’esercizio dei diritti nei confronti della società: da qui in sostanza –
sempreché naturalmente non ricorra una delle ipotesi di esclusione previste
dall’art. 179 cod.civ. – l’inserimento anche delle quote di società di
persone tra gli acquisti che, a norma dell’art. 177, lett. a) cod.civ.,
costituiscono oggetto della comunione legale pur quando operati, durante il
matrimonio, da uno soltanto dei coniugi (ipotesi comunque tutt’altro che
infrequente anche nelle società tra farmacisti).
A questo punto però sembra tornare in ballo proprio quanto accennato
all’inizio, inducendo a chiedersi ancora una volta se sia invece possibile
considerare la partecipazione proprio tra i “beni che servono all’esercizio
della professione del coniuge…” cui si rivolge la lett. d) del comma 1
dell’art. 179, e sottraendo per ciò stesso la quota sociale – pur acquisita
durante il matrimonio – al regime di comunione.
Come si vede, in definitiva, la questione non è del tutto pacifica e per di
più ai fini fiscali le implicazioni non sono sicuramente di poco conto,
perchè l’art. 4, comma 1, del TUIR, dispone che – nella determinazione del
reddito complessivo ai fini dell’imposta personale – i redditi dei beni che
formano oggetto della comunione legale sono imputati generalmente a
ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto.
Se dentro o fuori la comunione, insomma, le cose cambierebbero – e
parecchio – anche con il Fisco.
(gustavo bacigalupo)

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