GLI SCONTI SUI FARMACI EQUIVALENTI – QUESITO
Le aziende che trattano e vendono generici cedono la fascia A a circa il
41% di sconto che viene poi elevato in vari modi; ad esempio la farmacia fa
alla ditta una fattura per “prestazioni di servizi relativi ad un certo
progetto X”, la ditta a tempo debito pagherà alla farmacia questa fattura.
Tutto questo è regolare?

Le quote minime della filiera sul prezzo al pubblico dei farmaci, come
noto, sono state distribuite tra industria, grossisti e farmacie
rispettivamente nelle misure del 58,65%, del 3% e del 30,35%.
Sui farmaci equivalenti (c.d. generici) una ulteriore quota, pari all’8%
del margine dell’industria, può essere ridistribuita tra grossisti e
farmacie in base alla libera contrattazione tra gli operatori del settore.
Tali quote devono ritenersi vincolanti, fatta eccezione, per l’appunto, per
l’8% e tenuto conto che sono previste specifiche sanzioni per chi
trasgredisce.
Conseguentemente, in caso di acquisto di farmaci equivalenti dall’industria
lo sconto massimo ottenibile per legge dalla farmacia è pari a (30,35% + 3%
+ 8% =) 41,35%.
Tuttavia questo limite viene eluso con una certa frequenza stipulando con
il fornitore accordi commerciali con i quali il farmacista si impegna a
promuovere il prodotto attraverso l’esposizione “privilegiata” nelle
scaffalature e/o nelle vetrine delle confezioni stesse e/o di altro
materiale pubblicitario o ancora pubblicizzando il marchio sul proprio
sito web.
Venendo finalmente al quesito, ci pare di doverLe suggerire di percorrere –
finché possibile – la “via maestra” dello sconto (anche sotto forma di
sconto merce, magari di prodotti della categoria parafarmaco) e, solo
qualora le condizioni commerciali che siamo riusciti a “strappare” al
nostro fornitore superino il massimo concedibile (come detto, il 41,35%),
di ricorrere a queste forme di collaborazione.

(roberto santori)RS/vm /

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