L’ISTITUZIONE DEL DISPENSARIO IN PUGLIA – QUESITO
L’art. 11 D.L. n. 1/2012 ha modificato la normativa per la revisione e/o
programmazione delle farmacie e le competenze dell’iter procedimentale. Per
l’istituzione nel territorio pugliese di un “dispensario farmaceutico”
ordinario e/o permanente ai sensi dell’art. 6 della legge 362/1991, come
modificata dalla legge 27/2012, è il Comune l’autorità competente a
condurre le valutazioni istruttorie e la successiva autorizzazione? Quale è
l’attuale ruolo della Regione?
Nulla è in realtà mutato sul piano delle competenze in materia di
dispensari dopo l’entrata in vigore del dl Cresci Italia, come abbiamo
rilevato nell’ormai lontana Sediva news del 31/10/2012.
Sono dunque ancora le norme regionali a regolare sia la tipologia dei
presidi farmaceutici secondari istituibili localmente, sia i criteri che
presiedono la loro istituzione e sia il sistema delle competenze e
naturalmente, in assenza di disposizioni che deroghino alle norme statali,
valgono senz’altro queste ultime.
Nel Suo caso, quindi, è ancora la Regione a dover provvedere –ricorrendone
i presupposti di cui all’art. 6 della l. 362/91, sul quale però,
diversamente da quel che Lei afferma, il dl. Cresci Italia non è
intervenuto minimamente – all’istituzione di un dispensario, permanente o
stagionale, anche se verosimilmente sarà il Comune che per lo più tenderà a
farne richiesta, attivando così il relativo procedimento (che peraltro
prescinde da quello di revisione della p.o.), perché motu proprio le
Regioni generalmente non provvedono.
(gustavo bacigalupo)