FARMACI CEDUTI IN OMAGGIO DAL GROSSISTA ALLA FARMACIA – QUESITO
C’è una ditta che tratta sia normali specialità medicinali e sia generici e
per cedere alla farmacia le specialità pretendono un  ordine anche di
generici; poi, per aumentare lo sconto sui generici, danno in omaggio
alcuni prodotti sop o farmaci di fascia C.
Mi è stato però riferito che la farmacia non può avere in omaggio farmaci,
specie se vendibili soltanto con ricetta.

L’operazione da Lei descritta potrebbe assumere la fisionomia di
un’operazione a premi, per la quale – a fronte del raggiungimento da parte
della farmacia di un determinato volume di acquisto di uno o più prodotti
(specialità e generici) – si consegue appunto un premio rappresentato
dalla cessione gratuita di prodotti della stessa natura (farmaco) ma
diverso genere (SOP o fascia C).
Ora, l’art. 5, comma 2, del D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006,
dispone innanzitutto che “Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni
a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci”.
Si tratta di una disposizione che non riguarda soltanto le cessioni operate
dalle farmacie ai propri clienti ma interessa tutti gli operatori della
filiera distributiva del farmaco (come è attestato anche dalla rubrica del
richiamato art. 5: “Interventi urgenti nel campo della distribuzione del
farmaco”) e in particolare, al di là del mero dato letterale, pone un
divieto generalizzato di fare uso di qualsiasi altra tecnica di promozione
commerciale diversa dallo sconto finanziario diretto.
A questo punto, quindi, il problema di qualificare la proposta del nostro
fornitore come operazione a premio viene evidentemente superato.
Riteniamo in definitiva che allo stato l’unico strumento promozionale a
disposizione dei distributori intermedi sia in realtà la sola scontistica,
e naturalmente nelle misure prescritte per ciascuna categoria di farmaco.

(stefano civitareale)

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