NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)
Aderendo alle richieste pervenute, da oggi questa sezione/rassegna – sinora
inserita soltanto nel ns. Notiziario quindicinale “Piazza Pitagora” – trova
collocazione anche all’interno della rubrica “Sediva News”, per consentire
agli interessati un aggiornamento più tempestivo in ordine a provvedimenti
normativi o amministrativi e a pronunce giurisdizionali riguardanti
particolarmente il settore o problematiche di natura fiscale.
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➢ Verso una soluzione (ma quale?) la controversa vicenda della farmacia
soprannumeraria istituita nel centro Auchan di Venezia
Consiglio di Stato – ord. 26/05/2015, n. 2619
Il TAR Veneto, come si ricorderà (v. Sediva News 11/03/2014 e “Pillola” in
Piazza Pitagora n. 672), ha annullato con due sentenze di pari contenuto il
provvedimento regionale istitutivo di una farmacia in soprannumero nel
centro commerciale “Auchan” di Venezia.
Contro le decisioni dei giudici veneziani è stato proposto appello al CdS
che ha ora sospeso l’efficacia delle pronunce del TAR e restituito
esecutività ai provvedimenti veneti (coerentemente con la propria ordinanza
che aveva allora riformato l’ordinanza del TAR sospensiva delle
deliberazioni regionali) rinviando al 24 settembre 2015 la definizione dei
ricorsi introduttivi e disponendo nel frattempo la verifica del rispetto
della prescritta distanza di 1.500 metri tra “Auchan” e la farmacia più
vicina, dato che “la soluzione di tale questione di fatto potrebbe
rivelarsi dirimente e assorbente, nel senso che se si accertasse il difetto
del requisito della “distanza”, per ciò solo l’istituzione della nuova
farmacia risulterebbe illegittima, a prescindere da tutte le altre
questioni”.
Naturalmente, se il limite di distanza si rivelasse non rispettato, il CdS
accoglierà gli appelli annullando i provvedimenti regionali; diversamente,
il Supremo consesso dovrà esaminare gli altri motivi del ricorso
introduttivo e potrà anche ritenerne fondato almeno uno (in particolare,
quello condiviso dal TAR sulle carenze del parere espresso dalla Asl, che
del resto il CdS non ha avuto occasione di scrutinare in sede cautelare) e
per l’effetto confermare le sentenze di accoglimento dei primi giudici.
Ma è difficile prevedere seriamente come andrà a finire.
(Studio Associato)
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