NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)
➢ La “sospensione” dell’idoneità fino al 31/12/2016 vale anche per i soci
Ministero della Salute – Ufficio Legislativo nota 3736 del 26/5/2015
Il Capo dell’Ufficio Legislativo, fortunatamente diverso dall’ideatore
della tesi della contitolarità, ha espresso alla FOFI e alla Federfarma
parere favorevole all’estensione anche ai soci del disposto dell’originario
comma 4-quater dell’art. 7 del dl. 31/12/2014 n. 192 (diventato 4 bis. in
sede di conversione con l. 27/2/2015 n. 11), che, come è noto, ha “sospeso”
il requisito dell’idoneità fino al 31/12/2016.
Sul piano formale era forse plausibile a tale riguardo qualche perplessità,
ma il Ministero le ha superate questa volta brillantemente (e magari anche
un po’ disinvoltamente) affermando, in particolare, “che la prevista
sospensione del requisito soggettivo dell’idoneità non può che trovare
applicazione anche ai farmacisti che intendano esercitare la titolarità
della farmacia nelle forma societarie; ciò anche in ragione dello stesso
richiamo al comma 2 del predetto art. 7 della legge 362/1991 che, per le
predette fattispecie, fa riferimento al possesso, per i soci farmacisti,
dell’iscrizione all’albo e del requisito dell’idoneità previsto dall’art.
12 della legge 475/1968.”.
Del resto, conclude il Ministero, “…una diversa interpretazione della
norma de qua rischierebbe di pregiudicare i soggetti che intendano
esercitare la titolarità della farmacia nelle forme societarie, che
verrebbero, senza alcun motivo, discriminati, ai fini dell’acquisto della
titolarità dell’esercizio della farmacia, rispetto ai soggetti che
esercitino la titolarità della farmacia in forma individuale.”.
(Studio Associato)
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