AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” SALVE ANCHE SE IL RIACQUISTO È UNA DONAZIONE

Sappiamo bene che, se un immobile acquistato con le agevolazioni “prima
casa” viene ceduto entro i cinque anni dall’acquisto, lo sconto fiscale a
suo tempo goduto viene perduto, a meno che non si provveda a riacquistare
un altro immobile entro un anno dalla cessione.
La Cassazione ha affermato in più di un’occasione che il riacquisto può
avvenire anche a titolo gratuito: in sostanza il nuovo immobile può
essere anche ricevuto in donazione.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha continuato per lungo tempo a ritenere
che soltanto l’acquisto a titolo oneroso evitasse la decadenza
dall’agevolazione e ora, finalmente, le numerose pronunce in senso
contrario dei giudici di legittimità l’hanno indotta a mutare indirizzo.
Con una risoluzione di qualche giorno fa, infatti, (n. 49/e dell’11 maggio
2015) l’Agenzia si allinea alla Suprema Corte, ricordando però (anche se
questo già la legge lo dice chiaramente) che l’immobile riacquistato deve
effettivamente essere destinato ad abitazione principale per fare davvero
salvo il bonus una volta per tutte.
(valerio pulieri)

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