Raffica di chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria su oneri deducibili
e detraibili
Come ogni anno l’Agenzia delle Entrate (Circ. 17/E del 24/04/2015) fornisce
la consueta dose di precisazioni su oneri deducibili (dal reddito
imponibile) e detraibili (dalle imposte dovute) ai fini della corretta
compilazione della dichiarazione dei redditi di prossima presentazione.
Con questa rapida rassegna, condotta naturalmente “a vol d’uccello”,
esaminiamo i punti più significativi.
Spese mediche.
Le prestazioni dei massofisioterapisti che abbiano conseguito il diploma
con formazione triennale entro il 17 marzo 1999 sono assimilate a quelle
dei fisioterapisti laureati, essendo ammesse le relative spese allo sconto
fiscale sia per gli uni che per gli altri, senza quindi la necessità di una
specifica prescrizione medica.
Per le spese mediche odontoiatriche (ma in generale, ci sembra di capire,
per tutte le spese mediche generiche o specialistiche) ai fini della
detrazione non è necessaria una dettagliata descrizione in fattura – che
pure verrebbe richiesta dalla legge Iva – purché risulti chiara la natura
sanitaria delle prestazioni rese.
Rientrano, poi, tra le spese mediche anche quelle sostenute per la
crioconservazione degli ovociti essendo stata riconosciuto il carattere
medico-sanitario di tale pratica.
Per sapere di quale sconto fiscale sia possibile beneficiare per i
contributi alle ONLUS per il trasporto di disabili occorre distinguere se
tali somme siano state corrisposte a titolo di liberalità – e in tal caso
saranno detraibili/deducibili secondo le regole che specificheremo meglio
tra breve – ovvero se costituiscano un vero e proprio corrispettivo per il
servizio reso, e in questa evenienza saranno detraibili come spesa
sanitaria dietro rilascio di regolare fattura da parte della ONLUS.
Spese di istruzione.
In questo settore sono detraibili anche le tasse pagate per l’iscrizione
degli istituti tecnici superiori (ITS), anche se per la verità questi corsi
si collocano a metà tra l’istruzione secondaria e quella universitaria e
quindi, a rigore, non rientrerebbero tra le “spese per frequenza di corsi
di istruzione secondaria e universitaria” ammessi alla detrazione di cui
all’art. 15, comma 1, del TUIR.
Però, gli sforzi dell’Agenzia per incentivare l’istruzione si fermano in
realtà qui…; e infatti, proprio perché non sono equiparabili a quelli di
laurea universitari, per questi corsi non si può usufruire della detrazione
prevista, come sappiamo, per i contratti di locazione stipulati da studenti
universitari “fuori sede” (art. 15, comma 1, lett. i-sexies).
Ristrutturazioni edilizie.
Per le gettonatissime detrazioni irpef per ristrutturazioni edilizie, il
bonus spetta sempre a chi ha sostenuto la spesa e, pertanto, a nulla vale
indicare nel bonifico di pagamento come beneficiario un soggetto diverso
dall’ordinante: sempre a quest’ultimo spetterà perciò la detrazione in nome
del noto principio “detrae chi paga”.
Sempre per gli interventi di recupero edilizio, il tetto complessivo di
spesa (di 96.000 euro fino a tutto il 2015) riguarda la singola annualità e
il singolo immobile, pur dovendosi computare nel limite, in caso di mera
prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, anche le spese
sostenute negli stessi anni.
Se, però, in un anno si inizia un nuovo, distinto ed autonomo intervento –
e questo sia adeguatamente documentato – si potrà usufruire di un nuovo
limite. In definitiva: per tanti (autonomi) interventi, tanti (autonomi)
limiti, con la regola del cumulo delle spese per quelli che proseguano per
più anni.
Con riguardo ai trasferimenti mortis causa, infine, la detenzione materiale
e diretta dell’immobile da parte dell’erede – che è la condizione
necessaria per il trasferimento della detrazione a quest’ultimo – deve
sussistere in ogni anno di fruizione dello sconto fiscale, e non solo in
quello di accettazione dell’eredità. Quindi, se affitta l’immobile o lo dà
in comodato, l’erede perde per tutti gli anni compresi nel periodi di
locazione o di comodato il diritto alla detrazione.
Varie.
Sulla scorta della giurisprudenza di legittimità sono deducibili per il
coniuge separato – perché assimilate a tutti gli effetti all’assegno di
mantenimento – anche le spese afferenti l’immobile di abitazione della
moglie o del figlio che gli siano state poste a carico da un provvedimento
del giudice, salvo naturalmente l’obbligo per il coniuge percettore di
dichiarare queste somme tra i redditi assimilati al lavoro dipendente (al
pari, per l’appunto, dell’assegno di mantenimento).
Sono deducibili anche le spese per le adozioni internazionali, nella misura
del 50% del loro importo. Se a sostenere gli oneri sono stati entrambi i
genitori, la deduzione è ripartita tra loro nella stessa proporzione; a
tale scopo, però, vista la concreta difficoltà di imputare a ciascun
genitore le spese da questi effettivamente sostenute, farà fede per il
Fisco la certificazione dell’ente autorizzato cui è stato conferito il
mandato per l’espletamento della procedura, redatta, peraltro, su
indicazione degli stessi genitori.
Le erogazioni liberali a favore delle ONLUS possono essere: a) deducibili
per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato; b)
detraibili al 26% per un importo non superiore a 2.065 euro annui (dal 2015
questo importo è elevato a 30.000 euro) o ancora: c) deducibili entro il
limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque con il tetto
massimo di 70.000 euro annui.
Ora, per le agevolazioni sub a) e sub b) c’è alternanza ma solo per la
medesima erogazione, e dunque, se si donano 1.000 euro alla ONLUS Alfa, per
quella liberalità si può usufruire alternativamente o della detrazione sub
a) o della deduzione sub b), ma se si donano altri 1.000 euro alla ONLUS
Beta, si può sempre beneficiare alternativamente o della deduzione sub a) o
della detrazione sub b) e così via.
L’uso della deduzione sub c), invece, mette fuori gioco tutte le altre
agevolazioni non solo per la medesima erogazione ma per ogni altra
liberalità anche a soggetti diversi; cosicché, sempre nel nostro esempio,
se si donano 1.000 euro alla ONLUS Alfa optando per la deduzione sub c) non
si possono più avere ulteriori sconti, neppure per altre donazioni ad ONLUS
diverse.
(stefano
civitareale)