Le eventuali divergenze tra co-vincitori nelle varie fasi post-graduatoria
– QUESITO
Tre farmacisti sono associati per il concorso farmacie, hanno partecipato
in due regioni diverse e probabilmente saranno vincitori in entrambe le
regioni. Come vanno prese le decisioni?All’unanimità o a maggioranza. Come
decidiamo quale regione scegliere? Se esce prima la graduatoria di una
regione che gli altri due non vogliono, questi due possono
rinunciare,aspettando l’altra, anche se io sono contrario e preferirei
questa già’ uscita?
Anche questi interrogativi ribadiscono la necessità non derogabile che gli
interessati formalizzino quanto prima un accordo diretto a disciplinare le
varie vicende che si possono concretizzare all’esito dell’espletamento
delle procedure concorsuali.
Come rilevato più volte, l’accordo in particolare dovrebbe sin d’ora:
a) contemplare l’elenco delle sedi che il referente è obbligato a
trasmettere alla Regione in ordine di preferenza, rispondendo
all’interpello;
b) precisare se e quali di questi sedi il referente è obbligato ad
accettare in caso di assegnazione;
c) contenere il testo del futuro atto costitutivo/statuto della società da
costituire tra i co-vincitori dopo l’assegnazione;
d) disciplinare il comportamento del referente, per gli stessi aspetti
precisati sub a), b) e c), nell’ipotesi in cui l’associazione risulti
assegnataria di una sede anche nell’altro concorso, e sempreché non le
vengano frapposti ostacoli alla duplice titolarità;
e) prevedere quale sede prediligere, nel caso in cui l’associazione
– risultando appunto assegnataria di due sedi in due diversi concorsi – sia
invece costretta, per una ragione qualsivoglia, a sceglierne una e
sacrificare l’altra.
Tuttavia, la nostra posizione in ordine alla possibilità di vedersi
assegnare ambedue le farmacie vinte a concorso in regioni diverse è nota:
deve cioè trovare anche qui applicazione il principio – ricavabile in
termini non equivoci dall’art. 7 della L. 362/91, (come emendato dalla
legge Bersani del 2006) – che permette a un farmacista di assumere la veste
di socio in un numero illimitato di società titolari di farmacia.
Non può in ogni caso essere quindi condivisibile il parere ministeriale
circa l’asserita contitolarità della farmacia conseguita in forma associata
in un concorso straordinario che, secondo la tesi del Min. Salute, farebbe
capo congiuntamente e singolarmente a tutti i co-vincitori, rendendo così
incompatibile l’assunzione di una seconda titolarità-contitolarità di altro
esercizio, tenuto conto del divieto di cumulo (di due titolarità
individuali) sancito nell’art. 112 del T.U.LL.SS.
Non possiamo tuttavia escludere (ed è una notazione anche questa da noi
espressa ripetutamente) che il giudice amministrativo possa infine porsi di
traverso alla “duplice assegnazione”; questo però non certo perché aderisca
alla contitolarità, ma assumendo piuttosto che la ratio dell’art. 11 del
dl. Cresci Italia – dichiarando addirittura nel suo incipit di voler
“favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio
numero di aspiranti” – sia in ogni caso (anche) quella di consentire al
farmacista, tanto individualmente che in forma associata, l’acquisizione
almeno nei concorsi straordinari di un solo esercizio.
Ma quell’“accordo” tra co-assegnatari, affrontando anche lo specifico tema
di un’ipotetica duplice assegnazione di farmacie ad una stessa compagine,
ovvero a due compagini diverse cui partecipi uno stesso farmacista, potrà
evitarvi inutili, spiacevoli e costosi contenziosi anche sotto questo
aspetto così delicato.
(gustavo bacigalupo)