Se il pc della farmacia diventa un bene “privato” – QUESITO

L’ingresso della fatturazione elettronica obbligatoria alla PA mi ha
indotto a rinnovare la rete informatica della farmacia (sia hardware che
software).
Alcuni terminali sono tuttavia ancora efficienti e vorrei perciò continuare
a utilizzarli nell’abitazione.
È previsto qualche adempimento ai fini fiscali?

L’argomento è stato già trattato (v. Sediva News del 04/04/2011) ma, come
per tutte le cose che fanno parte della vita quotidiana della farmacia, un
“ripasso” di tanto in tanto può non far male.

Ora, l’operazione prospettata configura evidentemente un’estromissione
dall’azienda, e la destinazione all’uso o consumo personale e/o familiare
del titolare, di beni strumentali già in carico alla farmacia.

Ai fini dell’iva, l’assegnazione sconta l’aliquota del 22% se – come
sicuramente è avvenuto in questo caso – sia stata detratta l’imposta pagata
al fornitore al momento dell’acquisto dei beni; l’iva va però ora
applicata, attenzione, sul valore normale di questi beni (in pratica,
l’attuale loro valore di mercato).

Sul piano delle imposte dirette, invece, trattandosi appunto di beni
strumentali, l’assegnazione (o, se si preferisce, l’”autoassegnazione”)
concorrerà al reddito della farmacia – nell’anno in cui essa viene
effettuata – per l’importo corrispondente alla differenza tra il valore,
come detto, normale e l’eventuale residuo da ammortizzare e determinerà,
alternativamente, un provento (plusvalenza) ove quello normale si riveli
superiore all’importo (c.d. storico) ancora da ammortizzare, ovvero un
costo (minusvalenza) se il primo risulti inferiore al secondo.

Pertanto, se da un lato le plusvalenze da “autoassegnazione” costituiscono
certamente proventi imponibili, dall’altro lato le minusvalenze originate
in queste vicende, a decorrere dall’esercizio 2006, non sono più
deducibili; in quest’ultimo caso, quindi, la farmacia non potrà dedurre
dalle imposte sui redditi la perdita iscritta in bilancio a seguito
dell’operazione.

(mauro giovannini)

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